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11 Jul, 16

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per   l’economia.

(11G0113)

Vigente al: 5-1-2016

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Art. 6

Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

  1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e

gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate

con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera’

ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

  1. a) in corretta applicazione   della   normativa   europea   le

comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono

limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano

applicazione nei rapporti tra imprese;

  1. b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33));
  2. c) riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli

serbatoi di GPL;

  1. d) facolta’ di effettuare “on line” qualunque   transazione

finanziaria ASL- imprese e cittadini;

d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte

dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;

  1. e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista

per ciascun trasporto e’ sostituita, per i trasporti della medesima

tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da

rilasciarsi con modalita’ semplificata;

  1. f) riduzione degli oneri   amministrativi   da   parte   delle

amministrazioni territoriali.

f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della

regolarita’ del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di

terzi.

  1. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra

l’altro, le seguenti modificazioni:

  1. a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate

le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma:

“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone

giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di

rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le

finalita’ amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34,

comma 1-ter, non e’ soggetto all’applicazione del presente codice.”;

2) all’articolo 13 e’ aggiunto in fine il seguente comma:

“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso

di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati

ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al

momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il

titolare e’ tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una

informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,

lettere a), d) ed f).”;

3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in

riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate

o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le

seguenti:

“i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di

cui all’articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 130 del presente   codice,   riguarda   la

comunicazione di dati tra societa’, enti o associazioni con societa’

controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del

codice civile ovvero con societa’ sottoposte a comune controllo,

nonche’ tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni

temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le

finalita’ amministrativo contabili, come definite all’articolo 34,

comma 1-ter, e purche’ queste finalita’ siano previste espressamente

con   determinazione   resa   nota   agli   interessati   all’atto

dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la

seguente:

“b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui

all’articolo 13, comma 5-bis.”;

5) all’articolo 34, il comma 1-bis e’ sostituito dai seguenti:

“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non

sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari

quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se

extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la

tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e’

sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del

trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di

trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di

sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico

contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche’

a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti   finalita’

amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie

imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il

Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la

pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio

provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita’ semplificate

di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel   citato

allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al

comma 1.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia

di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per

finalita’ amministrativo – contabili sono quelli connessi allo

svolgimento delle attivita’ di natura organizzativa, amministrativa,

finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei   dati

trattati. In particolare, perseguono tali finalita’ le attivita’

organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi

contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro

in tutte le sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita’   e

all’applicazione delle norme   in   materia   fiscale,   sindacale,

previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul

lavoro”;

6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante

l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta

cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della

quale e’ intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati

personali di cui all’articolo 129, comma 1,”;

a-bis) all’articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e’ aggiunto, in

fine, il seguente comma:

“3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall’articolo

130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli

elenchi di abbonati a disposizione del pubblico”;

  1. b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
  2. c) per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli

serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo   2,   comma

16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito

con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogato.

Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in

materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di

gas di petrolio liquefatto di cui al   decreto   del   Ministro

dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

120 del 24 maggio 2004;

  1. d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e

migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale

adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo

7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per

consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche’ la

consegna, tramite web, posta elettronica certificata   o   altre

modalita’ digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del

Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell’utenza il

servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti

medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni

dall’entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni

caso salvo il diritto dell’interessato di ottenere,   anche   a

domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da

adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la

Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il

Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante

per protezione dei dati personali, d’intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita’ con le

regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni

necessarie per l’attuazione di quanto disposto al numero 1;

2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone

fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati,   ne   danno

comunicazione all’azienda sanitaria locale nel cui territorio e’

ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e’ effettuata, entro

un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica,

telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita’ stabilite

con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro per la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. L’azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare   il

libretto   sanitario,   trasmettendo   alla   nuova     residenza

dell’intestatario il nuovo libretto   ovvero   un   tagliando   di

aggiornamento da apporre su quello esistente,   secondo   quanto

stabilito con il decreto   di   cui   al   secondo   periodo.   Le

amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente

disposizione nell’ambito delle   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi   o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte

dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

1) all’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, le parole: “entro il 31 marzo di ciascun anno” sono sostituite

dalla seguente: “annualmente”;

2) all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni, dopo il comma 248 e’ inserito il seguente:

“248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione

di responsabilita’ di cui al   comma   248   e’   stabilito   con

determinazione del presidente dell’INPS”;

3) all’articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n.

289, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la predetta

indennita’ sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o

private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, e’

obbligatorio trasmettere la   sola   comunicazione   dell’eventuale

cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”;

4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le

seguenti modificazioni:

4.1) il quarto comma dell’articolo 10 e’ sostituito dal

seguente:

“Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono

trasmettere con modalita’ telematiche all’Istituto nazionale della

previdenza sociale l’elenco degli elementi accessori, di cui alla

lettera d) del primo comma dell’articolo 5, che   sono   stati

corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o

modificati rispetto a quelli gia’ portati a conoscenza dell’Istituto

medesimo”;

4.2) l’articolo 18 e’ abrogato;

  1. e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni

relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e’ inserito il

seguente:

“9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai

sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e

di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che

per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la

trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di

autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente

proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e

militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno

quindici giorni prima della data fissata per il viaggio”;

  1. f) All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono

apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: “piano di riduzione

degli oneri amministrativi” sono inserite le seguenti:”relativo alle

materie affidate alla competenza di ciascun Ministro”;

1.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni,

le province e i comuni adottano,   nell’ambito   della   propria

competenza, sulla base delle attivita’ di misurazione, programmi di

interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo

volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il

coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione

degli oneri, e’ istituito presso la Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri

designati, rispettivamente, due dal Ministro per   la   pubblica

amministrazione e   l’innovazione,   due   dal   Ministro   per   la

semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le

regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati

dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra   i

rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province

e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato

paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I

risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle

Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione

e per la semplificazione normativa.”;

2) al comma 5, dopo le parole: ” oneri amministrativi gravanti

sulle imprese”, sono inserite le seguenti:” e sui cittadini”.

f-bis) dopo il comma 3 dell’articolo 38 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i

seguenti:

“3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011

prevista dall’articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno

provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita’

produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi

necessari ai fini   dell’avvalimento   della   stessa,   ai   sensi

dell’articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto

invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la   regione

competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle

specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad

assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per

la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure

che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale,

lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione,

la continuita’ della funzione amministrativa, anche   attraverso

parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle

funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita’ produttive, i

comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino

necessarie”;

f-ter) al fine di semplificare   e   di   razionalizzare   il

procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14

dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis

del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole:

“dall’autorita’ competente, individuata con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti:

“dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le

modalita’ individuate con decreto dello stesso Ministro”;

f-quater) all’articolo 2215-bis del codice civile sono apportate

le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione

previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta

dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con

strumenti informatici, mediante apposizione, almeno   una   volta

all’anno, della marcatura temporale   e   della   firma   digitale

dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni,

la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte

all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il

periodo annuale di cui al terzo comma”;

2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Per i libri e per i registri la cui tenuta e’ obbligatoria

per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il

termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di

conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”;

f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l’articolo 43 e’

inserito il seguente:

“Art. 43-bis (Certificazione e documentazione d’impresa). – 1.

Lo sportello unico per le attivita’ produttive:

  1. a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte

nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti,

fatti,   qualita’,   stati   soggettivi,   nonche’   gli   atti   di

autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque

denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita’

produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati

dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le

certificazioni di qualita’ o ambientali;

  1. b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento

nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al

fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per

ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla

lettera a).

  1. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita’

produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le

imprese avvengono esclusivamente in modalita’ telematica secondo le

disposizioni vigenti.

  1. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti

interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del

comma 1, lettera a).

  1. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni

interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l’articolo

9 e’ inserito il seguente:

“Art. 9-bis (Iscrizione all’albo provinciale delle imprese

artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). –

  1. Ai fini dell’avvio dell’attivita’ d’impresa in conformita’ ai

requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi   delle

disposizioni vigenti, l’interessato presenta   una   dichiarazione

attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione

unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, secondo le

regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

152 del 3 luglio 2009.

  1. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione

all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove   previsto   e

disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi

prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle

imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi

di iscrizione nel registro delle imprese.

  1. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e

i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei

requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche’ le modalita’ per

la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti

interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di

proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche’ ai

fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni

vigenti.

  1. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva,

emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione   di   cui

all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all’articolo 31

della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’ente accertatore comunica

all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione

all’albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove

previsto e disciplinato dalla   normativa   regionale,   determina

l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese   artigiane   con

decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del

presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione

adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti

tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il

periodo di esercizio effettivo dell’attivita’.

  1. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni

interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

f-septies) per semplificare le modalita’ di riconoscimento delle

organizzazioni di produttori e favorire l’accesso delle imprese

agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall’articolo 9

della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,

previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto

agricolo, una o piu’ sezioni   di   attivita’,   cui   aderiscono

esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle

imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e

successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,

possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori

ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale

ipotesi, i vincoli e   i   controlli   relativi   si   riferiscono

esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

f-octies) al fine di garantire che   un   adeguato   periodo

transitorio consenta la progressiva entrata in operativita’ del

Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, per i soggetti

di cui all’articolo 1, comma 5,   del   decreto   del   Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011,

il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo’ essere antecedente al 30

giugno 2012.

2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al

decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all’articolo 19, comma 6,

e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli atti concernenti

la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo

preventivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della

legge 14 gennaio 1994, n. 20”.

2-ter. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e

successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al

comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le

aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano

il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al

60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo

e’ sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che

attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base   di

computo”.

  1. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri

amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse

disponibili a legislazione vigente, le autorita’ amministrative

indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei

propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a

carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il

31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari

ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

 

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