NEWS

28 Jan, 22

Il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) tra semplificazione e differimento dei termini

L’approfondimento in tema di anticorruzione sulle novità che interessano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e il Piano triennale di prevenzione della corruzione, a firma della nostra of counsel Rossana Vitone.

Gli interventi introdotti in materia anticorruzione con la Legge Severino sono stati diretti ad allineare la normativa italiana agli standard internazionali.

Di qui la necessità di adottare strumenti volti, a reprimere, ma ancor prima, a prevenire, con mezzi adeguati, il fenomeno della corruzione nelle nostre Pubbliche Amministrazioni.

L’introduzione della legge n. 190 del 2012 è stata, pertanto, determinante nella creazione della consapevolezza che, la mera repressione penale dei singoli episodi di corruzione, non era più sufficiente, da sola, a contrastare le devianze degli apparati pubblici e ad eliminare quel contesto ambientale e sociale favorevole alla propagazione e alla diffusione della corruzione.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 c.d. legge Severino, sono state approvate, per la prima volta, le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

In realtà, non solo di una legge si tratta, ma di un vero e proprio corpus normativo, il cui principale fine è quello di garantire che i poteri pubblici vengano esercitati nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Il legislatore ha, pertanto, capovolto l’impostazione tradizionale, considerando centrale il momento della prevenzione della corruzione.

L’ultimo intervento legislativo in materia di anticorruzione è rappresentato dall’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113; tale normativa prevede che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. n. 150/2009 e della L. n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 – con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative – con più di 50 dipendenti adottino un “Piano integrato di attività e di organizzazione” in sigla PIAO.

Tale novità legislativa è stata immaginata al fine di garantire una maggiore trasparenza dell’attività amministrativa e, allo stesso tempo, semplificare la c.d. macchina amministrativa e burocratica.

La novità più rilevante in tema di contrasto dei fenomeni corruttivi è rappresentata dall’apposita sezione del PIAO nella quale sono programmate le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D. L.  n. 80/2021.

Il PIAO dovrebbe, pertanto, assorbire e sostituire il Piano delle performance, il Piano operativo del lavoro agile, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano delle azioni positive per la parità di genere.

Il Piano e i relativi aggiornamenti, secondo le disposizioni vigenti, devono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno sul sito internet della Pubblica Amministrazione e ed inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

In caso di mancata adozione del PIAO si adotteranno le sanzioni previste dall’art. 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – disposizione che già riconosce ad ANAC il potere di applicare una sanzione amministrativa nel caso di mancata adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei codici di comportamento.

In ogni caso, entro 120 giorni dall’adozione del D.L. 80/2021, con Decreto del Presidente della Repubblica dovevano già essere stati individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai Piani triennali assorbiti dal PIAO.

Tuttavia il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (GU n. 309 del 30-12-2021), all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il Decreto Legge n. 228/2021 ha, altresì, rinviato al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione con cui deve essere adottato il Piano c.d. tipo propedeutico alla redazione dei rispettivi documenti da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni interessate (art 6, co. 5 e 6, D.L. n. 80/2021).

Il Consiglio dell’ANAC, con un comunicato del Presidente dello scorso 12 gennaio 2022, ha, pertanto, ritenuto opportuno posticipare al 30 aprile 2022 il termine ultimo per l’adozione e pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, sia per le Pubbliche Amministrazioni per le quali è prevista la programmazione delle misure all’interno del predetto PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) che per tutti gli altri enti non vincolati.

Il comunicato del Presidente dell’ANAC precisa che “Tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore”

L’Autorità Anticorruzione ha, inoltre, evidenziato che per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30 aprile 2022 si dovrà tener conto delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 attualmente vigente.

Nel comunicato si evidenzia, altresì, che ciascuna amministrazione o ente che, prima di tale termine sia preparato all’adozione del Piano triennale anticorruzione o del documento recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da inserire nell’apposita sezione del PIAO, potrà, se lo riterrà opportuno, anche alla luce del monitoraggio effettuato, provvedere all’adozione di tali atti anche prima del termine di differimento al 30 aprile 2022.

L’ANAC, inoltre, al fine di agevolare la stesura dei nuovi Piani, ha predisposto un apposito “Vademecum di esemplificazione ed orientamento” utile sia per la redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che per la stesura della specifica sezione del PIAO.

Il vademecum in parola sarà presentato il prossimo 3 febbraio 2022 con un evento pubblico online sul sito istituzionale dell’ANAC.

Sul punto è doveroso evidenziare, a parere di chi scrive, che l’introduzione del nuovo PIAO non potrà da solo migliorare e ottimizzare il profluvio normativo e burocratico che la normativa anticorruzione ha nel corso del tempo prodotto.

Questo primo intervento normativo, non sembra affrontare tutte le questioni di semplificazione oggetto tra l’altro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risolvendosi, da una prima lettura, nel trasferimento del Piano triennale anticorruzione nel nuovo Piano integrato di attività e organizzazione.

Va, inoltre, rammentato che nemmeno lo sdoppiamento delle competenze tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’ANAC, eliminato nel 2014 e sostanzialmente reintrodotto con la normativa in parola, servirà a ridistribuire le competenze e sanare le criticità emerse nel corso degli anni.

Risulta sempre più necessaria una riforma tangibile della normativa anticorruzione finalizzata ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa prima di tutto attraverso la semplificazione delle norme che ne regolano la gestione.

Avv. Rossana Vitone

RETURN TO THE NEWS

SEARCH

NEWS ARCHIVE