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05 Apr, 22

Le novità in materia di diritto agroalimentare nell’approfondimento di Andrea Di Comite, Federicro Straziota e Mirco Semeraro

Regolamento (UE) n. 382/2021: novità in materia agroalimentare.

Il provvedimento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 20° giorno decorrente dalla pubblicazione in G.U.U.E. (avvenuta il 4.3.2021), introduce importanti novità per gli Operatori del Settore Alimentare.

Le modifiche apportate agli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 852/2004 riguardano (i) la gestione degli allergeni, (ii) la redistribuzione degli alimenti e (iii) la cultura della sicurezza alimentare.

Allergeni.

In particolare, si evidenzia l’aggiunta del comma 5-bis, All. I, Regolamento (CE) n. 852/2004. La disposizione, introdotta a compendio delle norme connesse al rispetto dei requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate, dispone che “le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

La nuova norma è applicabile a tutti gli Operatori del Settore Agroalimentare (v. art. 1, Regolamento n. 852/2004), nonché a tutte le attività di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti poste sotto il diretto controllo di questi ultimi (v. art. 3, Regolamento n. 852/2004).

 

Redistribuzione alimentare.

L’All. II del Regolamento (CE) n. 852/2004 contiene misure volte a far fronte agli sprechi alimentari.

Si è giunti alla strutturazione di condizioni cui è subordinata la donazione di alimenti da parte degli OSA. In particolare, sarà necessario verificare che gli alimenti non siano dannosi per la salute e che siano adatti al consumo umano, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002.

In sintesi, l’Operatore del Settore Alimentare, sempre garantendo la tracciabilità della merce, dovrà:

  • distribuire gli alimenti prima della data di scadenza o prima del termine di conservazione;
  • accertare che il periodo intercorrente tra la donazione/redistribuzione e la data di scadenza/termine di conservazione sia sufficiente a garantire la sicurezza della redistribuzione;
  • accertare l’integrità degli imballaggi;
  • garantire le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto;
  • rispettare la data di congelamento (ove sia applicabile la relativa disciplina).

 

Cultura della sicurezza alimentare.

Viene nuovamente modificato l’All. II del Regolamento (CE) n. 852/2004, prevedendo che gli OSA, al fine di “istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino”, dovranno rispettare i seguenti requisiti: (a) impegno da parte della dirigenza aziendale e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti; (b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare; (c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti; (d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative; (e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

L’Allegato II indica anche i modi attraverso cui raggiungere tali obiettivi aziendali.

In particolare, la dirigenza dovrà (i) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare, (ii) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche, (iii) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata, (iv) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate, (v) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi, (vi) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

Avv.ti Andrea Di Comite, Federico Straziota, Mirco Semeraro

 

 

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