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20 Jun, 18

Pubblicata la V Direttiva Antiriciclaggio

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva U.E. n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (c.d. “V Direttiva antiriciclaggio”) “che modifica la direttiva (UE) 2015/849”(c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”)“relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”; il provvedimento apporta numerose modifiche al previgente sistema normativo, e dovrà essere recepito dai singoli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.

La riforma introduce “ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie (…)allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo”, alla luce dei “recenti attentati”che “hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni”.

 

 

L’esigenza di un ulteriore intervento di riforma – che segue alla recente ristrutturazione normativa realizzata con l’entrata in vigore della direttiva 2015/849 – viene esplicitata al considerando n. 2 del provvedimento e risiede nella necessità di adozione di “ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei truste degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelle del trust (…)allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo”, alla luce dei “recenti attentati”che “hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni”.

In tale ottica, l’intervento del legislatore europeo ha interessato in primo luogo profili di carattere sostanziale:

  • ampliamento dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 2 della direttiva U.E. n. 2015/849(cfr. considerando n. 8), con l’introduzione nel novero dei destinatari di ulteriori categorie:
  • prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso (vale a dire, le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente);
  • prestatori di servizi di portafoglio digitale;
  • persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore ad € 10.000,00;
  • persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore ad € 10.000,00 (cfr. art. 1, punto 1, della Direttiva).

2)Maggiori limitazioni nei rapporti di affari e nelle operazioni economiche che coinvolgono i c.d. “paesi terzi ad alto rischio”(cfr. considerando n. 12), con l’introduzione di uno specifico obbligo, in capo a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, di applicazione delle seguenti “misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

  1. a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
  2. b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
  3. c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);
  4. d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
  5. e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;
  6. f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame” (cfr. art. 1., punto 11, che introduce il nuovo art. 18 bisal testo della Quarta Direttiva).

3) Maggiori limitazioni all’uso di moneta elettronica(cfr. considerando n. 14).

L’art. 1, al punto 7, lett. a), ha ridotto ulteriormente gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati dagli Stati membri a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela.

Nello specifico:

  • dai precedenti € 250,00, agli attuali € 150,00, con riferimento ai massimali di operazioni effettuabili mensilmente ed all’importo massimo memorizzabile elettronicamente;
  • dai precedenti € 100,00, agli attuali € 50,00, con riferimento all’ammontare del rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica.

La recente Direttiva, accanto alle modifiche sostanziali, ha altresì introdotto un nuovo statuto del contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, basato su una più efficiente circolazione delle informazioni, non solo tra i singoli Stati membri, ma anche all’interno della “società civile”.

Se, infatti, “lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri sono essenziali” al fine di migliorare l’attuale quadro di prevenzione (cfr. considerando n. 48), d’altra parte è proprio “l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva”a contribuire “a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario”(cfr. considerando n. 30).

Sulla scorta di tali valutazioni generali, l’intervento di riforma ha rafforzato i doveri di pubblicità delle informazioni raccolte nell’attività di contrasto al riciclaggio, con la previsione, tra le altre:

  • della possibilità per il pubblico di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite sul territorio dell’Unione Europea (cfr. art. 1, punto 15, lett. c);
  • dell’istituzione di “meccanismi centralizzati automatici (…)che consentano l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall’IBAN (…) e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio” (cfr. art. 1, punto 19, che ha introdotto il nuovo art. 32-bisdella Quarta Direttiva);
  • dell’obbligo per gli Stati membri di fornire “alle FIU e alle autorità competenti l’accesso alle informazioni che consentono l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, se disponibili” (cfr. art. 1, punto 20, che ha introdotto il nuovo art. 32-terdella Quarta Direttiva);
  • di due specifiche sottosezioni del capo VI della Quarta Direttiva – II bise III bis– dedicate alla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché tra quelle che vigilano sugli enti creditizi, gli istituti finanziari e le altre autorità vincolate dal segreto professionale.
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