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11 Lug, 16

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

Vigente al: 6-3-2013

(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)

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Art. 18

Amministrazione aperta

  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei

compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e

comunque di vantaggi economici di   qualunque   genere   di   cui

all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e

privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi

del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale

di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

  1. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa

disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente

obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto

beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il

titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o

dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)

la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il

link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,

nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o

servizio.

  1. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben

visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione

«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato   decreto

legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile

consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato

tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il

riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.

  1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta

attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e imparzialita’

sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano

entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2,

lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche

amministrazioni centrali, regionali e locali, ((le aziende speciali e

le societa’ in house delle pubbliche amministrazioni)). Le regioni ad

autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo

le previsioni dei rispettivi Statuti.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi

economici   successivi   all’entrata   in   vigore   del   presente

decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo

costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante

delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a

mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua

eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli

organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria   diretta

responsabilita’ amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per

l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La

mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile

dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da

chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del

danno da   ritardo   da   parte   dell’amministrazione,   ai   sensi

dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  1. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i

decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6

settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,

  1. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita’. Ai

pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai

connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le

disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico, e’ autorizzato ad adottare

entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,

un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con

il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di pubblicazione

dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della

trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo

stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le modalita’ di

attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e

per quelli diretti ad una pluralita’ di soggetti sulla base del

medesimo titolo.

((7. All’attuazione del presente articolo si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica)).

 

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