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11 Lug, 16

Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013

Icona LeggeDisposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00116)

Vigente al: 5-1-2016

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TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI

CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Art.28

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

  1. La pubblica amministrazione procedente o ((, in caso di

procedimenti in cui intervengono piu’ amministrazioni,)) quella

responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter,

della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del

termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad

istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi,

con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi

pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per

il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,

comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

  1. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante e’ tenuto ad

azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis,

della legge n. 241 del 1990 nel termine ((perentorio)) di ((venti

giorni)) dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

((Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu’ amministrazioni,

l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la

trasmette tempestivamente al titolare   del potere   sostitutivo

dell’amministrazione responsabile del ritardo)). I soggetti di cui

all’articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal

fine il responsabile del potere sostitutivo.

  1. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non

emani il provvedimento nel termine ((di cui all’articolo 2, comma

9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,)) o   non   liquidi

l’indennizzo maturato ((fino alla data della medesima liquidazione)),

l’istante puo’ proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice

del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al   decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,

oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 ((dello))

stesso codice.

  1. Nel giudizio di cui all’articolo 117 ((del codice di cui

all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e

successive modificazioni,)), puo’ proporsi, congiuntamente al ricorso

avverso il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo. In tal caso,

anche tale domanda e’ trattata con rito camerale e decisa con

sentenza in forma semplificata.

  1. Nei ricorsi di cui al comma 3, ((nonche’ nei giudizi di

opposizione e in quelli di appello conseguenti,)) il contributo

unificato e’ ridotto alla meta’ e confluisce nel capitolo di cui

all’articolo 37, comma 10, ((secondo periodo, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)).

  1. Se il ricorso e’ dichiarato inammissibile o e’ respinto in

relazione all’inammissibilita’   o   alla   manifesta   infondatezza

dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con

pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare

in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il

contributo unificato.

  1. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione e’

comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata,

alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica

amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per

le valutazioni di competenza, nonche’ al titolare   dell’azione

disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo.

  1. Nella comunicazione di avvio del   procedimento   e   nelle

informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ fatta menzione del

diritto all’indennizzo, nonche’ delle modalita’ e dei termini per

conseguirlo ((, e sono altresi’ indicati)) il soggetto cui e’

attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per

la conclusione del procedimento.

  1. All’articolo 2-bis della ((legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis.)) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione

delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in

caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad

istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi,

l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo

alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla

base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme

corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte

dal risarcimento”.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via

sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi

relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ di impresa iniziati

successivamente ((alla medesima)) data di entrata in vigore.

  1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo

restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna

amministrazione interessata.

  1. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio

relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro per la pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sentita la ((Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto   1997,   n.   281,   e   successive

modificazioni, sono stabiliti)) la conferma, la rimodulazione, anche

con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione

delle disposizioni del presente articolo, nonche’ eventualmente il

termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono

applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi

da quelli individuati al comma 10 ((del presente articolo)).

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