Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)
Art. 11.
Trasparenza
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) ((5))
————— AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha disposto (con l’art. 52, comma 5)
che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all’articolo 10”.
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialita’. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi
e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti
istituzionali.
pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli
adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69.
performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 2.
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
relativo stato di attuazione;
stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di
misurazione della performance di cui all’articolo 14;
organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo;
componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate
alla valutazione di risultato;
di indirizzo politico amministrativo;
dipendenti pubblici e a soggetti privati.
triennale per la trasparenza e l’integrita’ o di mancato assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e’ fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
preposti agli uffici coinvolti.