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11 Lug, 16

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione   della   produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

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Art. 11.

Trasparenza

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) ((5))

————— AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha disposto (con l’art. 52, comma 5)

che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi

rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ di

cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

si intende riferito all’articolo 10”.

 

 

  1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale, anche

attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali

delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni

aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti

gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e

valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon

andamento e imparzialita’. Essa costituisce livello essenziale delle

prestazioni   erogate   dalle   amministrazioni pubbliche ai sensi

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un

Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare

annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

  1. a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle

linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;

  1. b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
  2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza

in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

  1. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del

conseguente   risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le pubbliche

amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi

erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo

10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le

amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi

e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro

andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti

istituzionali.

  1. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le

pubbliche   amministrazioni   provvedono   a   dare attuazione agli

adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui

all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.

82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge

18 giugno 2009, n. 69.

  1. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla

performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle

associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni

altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della

trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e

l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le

risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle

iniziative di cui al comma 2.

  1. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione,

e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

  1. a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il

relativo stato di attuazione;

  1. b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;
  2. c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance

stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

  1. d) l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione

nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti sia per i

dipendenti;

  1. e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi

indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di

misurazione della performance di cui all’articolo 14;

  1. f)   i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni

organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo;

  1. g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle

componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate

alla valutazione di risultato;

  1. h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi

di indirizzo politico amministrativo;

  1. i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai

dipendenti pubblici e a soggetti privati.

  1. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma

triennale per la trasparenza e l’integrita’ o di mancato assolvimento

degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e’ fatto

divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti

preposti agli uffici coinvolti.

 

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