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11 Lug, 16

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell’amministrazione digitale.

Vigente al: 5-1-2016

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Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalita’ e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della

Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante

interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto

normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme

in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni

pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge

23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante

attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa   ad   un   quadro

comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice

in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per

favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante

attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le

modalita’ di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui

alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21

giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23

novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della   Conferenza   unificata,   ai   sensi

dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro

dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il

Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita’ produttive

e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:
  2. a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati

presenti in   piu’   archivi   finalizzato   alla   verifica   della

corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

  1. b) autenticazione del documento informatico: la validazione del

documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici

relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della

redazione;

  1. c) carta d’identita’ elettronica: il documento d’identita’ munito

di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su

supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente

finalita’ di dimostrare l’identita’ anagrafica del suo titolare;

  1. d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su

supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

  1. e) certificati elettronici: gli attestati   elettronici   che

collegano all’identita’ del titolare i dati utilizzati per verificare

le firme elettroniche;

  1. f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme

ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE,

rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui

all’allegato II della medesima direttiva;

  1. g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di

certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi

connessi con queste ultime;

  1. h) chiave   privata:   l’elemento   della   coppia   di   chiavi

asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si

appone la firma digitale sul documento informatico;

  1. i) chiave pubblica:   l’elemento   della   coppia   di   chiavi

asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si

verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal

titolare delle chiavi asimmetriche;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento

informatico avente contenuto identico a quello   del   documento

analogico da cui e’ tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento

analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici

a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento

informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui

e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori

binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il   documento   informatico

ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su

dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del

documento originario;

  1. l) dato a conoscibilita’ limitata: il dato la cui conoscibilita’

e’ riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie

di soggetti;

  1. m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o

comunque trattato da una pubblica amministrazione;

  1. n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

((n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))

  1. o) disponibilita’: la possibilita’ di accedere ai dati senza

restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

  1. p) documento informatico: la rappresentazione informatica di

atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di

atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

  1. q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica,

allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati

elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma

elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che

consentono l’identificazione del   firmatario   del   documento   e

garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi

sui quali il firmatario puo’ conservare un controllo esclusivo,

collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da

consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente

modificati;

  1. r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma

elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e

realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della

firma;

  1. s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica

avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di

chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra

loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere

manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un

documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

  1. t) fruibilita’ di un dato: la possibilita’ di utilizzare il dato

anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra

amministrazione;

  1. u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attivita’

finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche’

alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e

conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle

amministrazioni,   nell’ambito   del   sistema   di   classificazione

d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che

presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la

posta elettronica certificata;

u-ter) identificazione informatica: la validazione dell’insieme di

dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne

consentono l’individuazione nei sistemi informativi,   effettuata

attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la

sicurezza dell’accesso;

  1. v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile

risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di

cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in

grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di

posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

  1. z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello

Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici

non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  1. aa) titolare: la persona fisica cui e’ attribuita la firma

elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della

firma elettronica;

  1. bb) validazione temporale:   il   risultato   della   procedura

informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu’ documenti

informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Art. 2

Finalita’ e ambito di applicazione

 

  1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la

disponibilita’,   la   gestione,   l’accesso,   la trasmissione, la

conservazione   e   la fruibilita’ dell’informazione in modalita’

digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le

modalita’ piu’ appropriate le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione.

((2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche

amministrazioni   di   cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di

competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonche’ alle

societa’, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente

capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30

dicembre 2004, n. 311.))

2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del

capo III, nonche’ al capo IV, si applicano ai privati ai sensi

dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.))

  1. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai

documenti informatici, e la fruibilita’ delle informazioni digitali

si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi

di diritto pubblico.

  1. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto

della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati

personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia

di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque,

diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante

l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei

diritti   e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’

dell’interessato.

  1. Le   disposizioni   del   presente codice non si applicano

limitatamente all’esercizio delle attivita’ e funzioni di ordine e

sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni

elettorali. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie

particolari funzioni, sono stabiliti le modalita’, i limiti ed i

tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione

economico-finanziaria.))

Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3

Diritto all’uso delle tecnologie

  1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere

l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con   le

pubbliche amministrazioni ((, con i soggetti di cui all’articolo 2,

comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto

previsto dal presente codice)).

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo

e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Art. 3-bis

(Domicilio digitale del cittadino).

  1. Al fine di facilitare   la   comunicazione   tra   pubbliche

amministrazioni e cittadini, e’ facolta’ di ogni cittadino indicare

alla pubblica amministrazione, secondo le modalita’ stabilite al

comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata

((…)) quale suo domicilio digitale.

  1. L’indirizzo di cui al comma 1 e’ inserito nell’Anagrafe

nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte

le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici

servizi.

  1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il

Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia

per l’Italia digitale, sono definite le modalita’ di comunicazione,

variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte

del cittadino, nonche’ le modalita’ di consultazione dell’ANPR da

parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del

reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e’ prevista

dalla normativa vigente una diversa modalita’ di comunicazione o di

pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i

gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino

esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,

anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di

comunicazione non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per il

destinatario.L’utilizzo di differenti modalita’ di comunicazione

rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale

ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le

amministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come

documenti informatici sottoscritti con firma digitale o   firma

elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai

cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di

ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma

autografa sostituita a mezzo   stampa   predisposta   secondo   le

disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12

dicembre 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli

effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei

documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia

analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi

che il documento informatico, da cui la copia e’ tratta, e’ stato

predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformita’ alle

regole tecniche di cui all’articolo 71.

4-quater. Le modalita’ di predisposizione della copia analogica di

cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di   cui

all’articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento

rappresenti, per propria natura, una certificazione   rilasciata

dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

(21)

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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla

  1. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art, 4 comma 1, del D.L. 18

ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17

dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-quater)

che i decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui al

presente articolo qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del

Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei

Ministri interessati.

Art. 4

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

 

  1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di

accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo

quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Ogni atto e documento puo’ essere trasmesso alle pubbliche

amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente

normativa.

Art. 5

(( (Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche). ))

((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di

pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal

1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a

qualsiasi titolo dovuti,   anche   con   l’uso   delle   tecnologie

dell’informazione e della comunicazione. A tal fine:

  1. a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a

specificare nelle richieste di pagamento: 1)   i   codici   IBAN

identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del

versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti   possono

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il

versamento;

  1. b) si avvalgono di prestatori di   servizi   di   pagamento,

individuati mediante ricorso   agli strumenti   di   acquisto   e

negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di

committenza   regionali   di   riferimento   costituite   ai   sensi

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per

consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore

attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate

ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che

consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le

condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei

servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione   di

pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito   al

tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a

disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici

identificativi del pagamento medesimo, nonche’ i   codici   IBAN

identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione   del

versamento in Tesoreria. Le modalita’ di movimentazione tra le

sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle

operazioni effettuate sui conti correnti postali   intestati   a

pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il

Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A.

stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge l°

dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

gennaio 1994, n. 71.

  1. Per le finalita’ di cui al comma 1,   lettera   b),   le

amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi’

avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo

81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati,

  1. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono

essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica

del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione

del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili

modalita’ di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7,

comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di

acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici

di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di

cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono

effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto

dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da

pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in

relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle

finalita’ di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di

pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo

1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche

amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di

consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma

3-bis entro il 1° gennaio 2013.

  1. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia,

definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del

pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita’

attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a

disposizione dell’ente le informazioni   relative   al   pagamento

medesimo.

  1. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.))

 

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla

  1. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 6-ter, comma 2) che

” Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le

disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.”

Art. 5-bis

(( (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).

 

  1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di

informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e

le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime

modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e

provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e

con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le

modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche

amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

  1. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17,

provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le

modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

  1. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede

di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla

realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1.))

Art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata

((1. Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i

soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai

sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni

utilizzano la posta elettronica certificata.   La   dichiarazione

dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa

accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da

parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti

che lo riguardano.))

((1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica

certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di

elenchi dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche

amministrazioni e’ effettuata sulla base delle regole tecniche

emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali.))

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

Art. 6-bis

(( (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

                         professionisti). ))

((1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni

e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la

pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita’

telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione e con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il

pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta

elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,

presso il Ministero per lo sviluppo economico.

  1. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire

dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle

imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto

previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1. L’accesso   all’INI-PEC   e’   consentito   alle   pubbliche

amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o

esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web

e senza necessita’ di autenticazione. L’indice e’ realizzato in

formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma

  1. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento

dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia

per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione

operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture

informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del

registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro

60 giorni dalla data di entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, le modalita’ di accesso e di aggiornamento.

  1. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e

le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano

all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC

relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli

strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per

il tramite delle proprie strutture informatiche   al   fine   di

ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.))

Art. 7.

Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza

 

  1. Le pubbliche amministrazioni (( . . . )) provvedono alla

riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine

sviluppano   l’uso   delle   tecnologie   dell’informazione e della

comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali

esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti

per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

  1. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni

centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e

al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione

sulla qualita’ dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.

Art. 8.

Alfabetizzazione informatica dei cittadini

 

  1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione

informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a

rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei

servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Partecipazione democratica elettronica

 

  1. ((Le pubbliche amministrazioni favoriscono)) ogni forma di uso

delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei

cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per

facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali

che collettivi.

Art. 10

((Sportello unico per le attivita’ produttive))

 

((1.   Lo   sportello unico per le attivita’ produttive di cui

all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,

eroga i propri servizi verso l’utenza in via telematica.))

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  3. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal sistema

pubblico di connettivita’ di cui al presente decreto, un sistema

informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza

delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto

all’articolo 11.

Art. 11.

Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

 

  1. Presso il Ministero delle attivita’ produttive, che si avvale a

questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, e’ istituito il Registro

informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di

seguito denominato “Registro”, il quale contiene l’elenco completo

degli   adempimenti   amministrativi   previsti   dalle   pubbliche

amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attivita’ di impresa,

nonche’ i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi

informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale

con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,

il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa

modulistica.

  1. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche’ ai

concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi

pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle

attivita’   produttive   l’elenco degli adempimenti amministrativi

necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attivita’ di impresa.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro

delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le

modalita’ di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,

nonche’ di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

  1. Il Registro e’ pubblicato su uno o piu’ siti telematici,

individuati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive.

  1. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non

provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

  1. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si

provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio

2003, n. 229.

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12

Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle

comunicazioni nell’azione amministrativa

  1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la

propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,

efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza, semplificazione

e partecipazione ((nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non

discriminazione)), nonche’ per la garanzia dei diritti dei cittadini

e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.

1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di

indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive

generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione ai sensi

del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

  1. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di

performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150,   dettano   disposizioni   per   l’attuazione   delle

disposizioni del presente decreto.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle

disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme

restando le eventuali responsabilita’ penali, civili e contabili

previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del

presente decreto e’ comunque rilevante ai fini della misurazione e

valutazione della performance organizzativa ed individuale   dei

dirigenti.

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie

dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le

diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure

informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le

regole tecniche di cui all’articolo 71.

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare

l’uniformita’ e la graduale integrazione   delle   modalita’   di

interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le

reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da

esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto

della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi.

  1. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti

telematiche come strumento di   interazione   tra   le   pubbliche

amministrazioni ed i privati.

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le   tecnologie

dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto

delle   vigenti   normative,   l’accesso   alla   consultazione,   la

circolazione e lo scambio di   dati   e   informazioni,   nonche’

l’interoperabilita’ dei sistemi e l’integrazione dei processi di

servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole

tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i

processi di informatizzazione in   atto,   ivi   compresi   quelli

riguardanti l’erogazione attraverso le tecnologie dell’informazione e

della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed

imprese anche con l’intervento di privati.

Art. 13.

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

  1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di

cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani

medesimi, attuano anche politiche di formazione del   personale

finalizzate   alla   conoscenza   e   all’uso   delle   tecnologie

dell’informazione e della comunicazione ((, nonche’ dei temi relativi

all’accessibilita’   e   alle   tecnologie   assistive,   ai   sensi

dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4)).

Art. 14

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

 

  1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma,

lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento

informatico   dei dati dell’amministrazione statale, regionale e

locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la

sicurezza e l’interoperabilita’ dei sistemi informatici e dei flussi

informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso

ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

  1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese

e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli

indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione

dell’azione   amministrativa   coordinato   e   condiviso   e   per

l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

((2-bis.   Le   regioni promuovono sul territorio azioni tese a

realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa

coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione

amministrativa   e   implementano   l’utilizzo   delle   tecnologie

dell’informazione   e   della comunicazione per garantire servizi

migliori ai cittadini e alle imprese.))

  1. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce

organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,

promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la

collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti

a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle

soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico

tra   amministrazioni   di   diversa  dimensione   e   collocazione

territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e’ istituita

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la

Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce

la   composizione   e   le specifiche competenze, una Commissione

permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti

locali con funzioni istruttorie e consultive.

Art. 15.

Digitalizzazione e riorganizzazione

  1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche

amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di   cui

all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu’

esteso utilizzo   delle   tecnologie   dell’informazione   e   della

comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca

il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

  1. In attuazione del comma 1, le pubbliche   amministrazioni

provvedono in particolare a razionalizzare   e   semplificare   i

procedimenti amministrativi, le attivita’ gestionali, i documenti, la

modulistica, le modalita’ di accesso e di presentazione delle istanze

da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in

conformita’ alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole

tecniche di cui all’articolo 71.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti

di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto

degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al

comma 2, nonche’ dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai

sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati,

per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del

citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un

terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

  1. La digitalizzazione dell’azione amministrativa e’ attuata dalle

pubbliche amministrazioni con modalita’ idonee a garantire   la

partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per

lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei

Paesi membri dell’Unione europea.

3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.   95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

3-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.   95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

3-septies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

3-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.   95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

Art. 16.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

innovazione e tecnologie

 

  1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il

Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per

l’innovazione e le tecnologie, nell’attivita’ di coordinamento del

processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei

programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle

pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi

informativi:

  1. a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la

pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica

nelle   pubbliche   amministrazioni   centrali,   e ne verifica

l’attuazione;

  1. b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione

della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per

l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni

centrali;

  1. c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza

strategica,   di preminente interesse nazionale, con particolare

attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

  1. d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione

delle nuove tecnologie;

  1. e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo, 71 e criteri in

tema   di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,

mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche

amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche’ della

loro   qualita’   e relativi aspetti organizzativi e della loro

sicurezza.

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato

per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento

sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17

Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie

 

((1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione

delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione

dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette

amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale,

fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del

coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti

relativi a:))

  1. a)   coordinamento strategico   dello   sviluppo   dei sistemi

informativi, ((di telecomunicazione e fonia,)) in modo da assicurare

anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

  1. b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia

interni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi informativi ((di

telecomunicazione e fonia)) dell’amministrazione;

((c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della

sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle

infrastrutture   anche   in   relazione   al   sistema   pubblico di

connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo

51, comma 1;))

  1. d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e

promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto

dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

  1. e)     analisi     della     coerenza     tra   l’organizzazione

dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione

e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione

dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i

costi dell’azione amministrativa;

  1. f)   cooperazione   alla   revisione   della   riorganizzazione

dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

  1.    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione

prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi ((di

telecomunicazione e fonia;));

  1. h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai

fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e

imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra

pubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la predisposizione e

l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la

realizzazione   e   compartecipazione   dei   sistemi   informativi

cooperativi;

  1. i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle

direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal

Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;

  1. j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,

all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,

protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle

norme in materia di (( . . . )) accessibilita’ e fruibilita’.

((1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le

Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo

delle capitanerie di porto, nonche’ i Corpi di polizia hanno facolta’

di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo

di quelli gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.))

((1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al

comma 1, lettera c), con le modalita’ di cui all’articolo 51.))

Art. 18.

Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica

 

  1. È   istituita la Conferenza permanente per l’innovazione

tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio

dei   Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le

tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione

tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

  1. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica e’

presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal

Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte

il Presidente del ((DigitPA)) (d’ora in poi ((DigitPA)) ), i

componenti   del   ((DigitPA)),   il   Capo   del   Dipartimento per

l’innovazione e le tecnologie, nonche’ i responsabili delle funzioni

di cui all’articolo 17.

  1. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si

riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di

attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del

piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12

febbraio 1993, n. 39.

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato

per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a

disciplinare   il   funzionamento della Conferenza permanente per

l’innovazione tecnologica.

  1. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica puo’

sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

  1. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera

senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo

dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato.

Art. 19.

Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

 

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la

normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di

cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della

contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando

agli utenti la consultazione gratuita.

  1. All’onere derivante dall’attuazione dei presente articolo si

provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio

2003, n. 229.

Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE
Sezione I
Documento informatico

Art. 20

Documento informatico

 

  1. Il   documento   informatico   da   chiunque   formato,   la

((memorizzazione)) su supporto informatico e la trasmissione con

strumenti   telematici   conformi   alle   regole   tecniche di cui

all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai

sensi delle disposizioni del presente codice.

((1-bis. L’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il

requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono

liberamente   valutabili   in   giudizio,   tenuto conto delle sue

caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ ed

immodificabilita’, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.))

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

((3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la

conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la

validazione temporale dei documenti informatici, nonche’ quelle in

materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di

firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71.

La data e l’ora di formazione del documento informatico sono

opponibili ai terzi se apposte in conformita’ alle regole tecniche

sulla validazione temporale.))

  1. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure

tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrita’,

la disponibilita’ e la riservatezza delle informazioni contenute nel

documento informatico.

  1. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione

dei dati personali.

((5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti

previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti

gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le

procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai

sensi dell’articolo 71.))

Art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

  1. Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica,

sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto

conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza,

integrita’ e immodificabilita’.

  1. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica

avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole

tecniche di cui all’articolo 20, comma   3,   che   garantiscano

l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e l’immodificabilita’

del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice

civile. L’utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata

o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi

dia prova contraria.

2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture

private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del

codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,

a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o con firma

digitale.((Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice

civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se

sottoscritti con   firma   elettronica   avanzata,   qualificata   o

digitale)).

  1. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale

o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un

certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a

mancata sottoscrizione. La revoca o la   sospensione,   comunque

motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il

revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era

gia’ a conoscenza di tutte le parti interessate.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la

firma elettronica e’ basata su un certificato qualificato rilasciato

da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte

dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva

1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre

1999, ed e’ accreditato in uno Stato membro;

  1. b) il certificato qualificato e’ garantito da un certificatore

stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla

medesima direttiva;

  1. c) il certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e’

riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra

l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  1. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla

loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le

modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia

e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le

tecnologie.

Art. 22

(( (Copie informatiche di documenti analogici).

 

  1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,

scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e

documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto

analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e

dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli

articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta o

associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma

digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e

produzione sostituisce quella dell’originale.

  1. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti

originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa

efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro

conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a

cio’ autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico

e   asseverata   secondo   le regole tecniche stabilite ai sensi

dell’articolo 71.

  1. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti

originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle

regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia

probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita’

all’originale non e’ espressamente disconosciuta.

  1. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad

ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto

analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione

previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono

essere individuate particolari tipologie di documenti analogici

originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura

pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale

analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro

conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da

altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da

questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

  1. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per

tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della

conservazione   dell’originale   analogico   oppure,   in   caso   di

conservazione sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve

essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’

autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed

allegata al documento informatico.))

Art. 23

(( (Copie analogiche di documenti informatici).

 

  1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche

sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,

hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono

tratte   se la loro conformita’ all’originale in tutte le sue

componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

  1. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento

informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa

efficacia probatoria dell’originale se la loto conformita’ non e’

espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di

conservazione dell’originale informatico.))

Art. 23-bis

(( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

 

  1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad

ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti,

se prodotti in conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo

71.

  1. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico,

se prodotti in conformita’ alle vigenti regole tecniche di cui

all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale

da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale, in tutti le

sue componenti, e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’

autorizzato o se la conformita’ non e’ espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale

informatico.))

Art. 23-ter

(Documenti amministrativi informatici).

  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti

informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle

stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’

possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,

duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

  1. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza

interna al procedimento amministrativo sottoscritti   con   firma

elettronica avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del

codice civile.

  1. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla

pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da

essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di

legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’

all’originale e’ assicurata dal funzionario   a   cio’   delegato

nell’ambito   dell’ordinamento   proprio   dell’amministrazione   di

appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra

firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche

stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di

conservazione dell’originale del documento e’ soddisfatto con la

conservazione della copia su supporto informatico.

  1. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro

delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto

con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ d’intesa

con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante

per la protezione dei dati personali.

((5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici

puo’ essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri

definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite

il quale e’ possibile ottenere il documento informatico, ovvero

verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il

contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti

gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo’ essere

richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione

autografa del medesimo documento informatico. I programmi software

eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita

disponibilita’)).

((5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere

fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale,

applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici

di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.))

  1. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli

articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

Art. 23-quater

(( (Riproduzioni informatiche).

 

  1. All’articolo   2712   del   codice   civile dopo le parole:

“riproduzioni   fotografiche”   e’   inserita   la   seguente:   “,

informatiche”.))

Sezione II
Firme elettroniche e certificatori

Art. 24.

Firma digitale

 

  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo

soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui e’ apposta o

associata.

  1. L’apposizione   di   firma   digitale integra e sostituisce

l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di

qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

  1. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un

certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non

risulti scaduto di validita’ ovvero non risulti revocato o sospeso.

  1. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,

secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la

validita’ del certificato stesso, nonche’ gli elementi identificativi

del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

Art. 25.

(( (Firma autenticata)

 

  1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice

civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata

autenticata   dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’

autorizzato.

  1. L’autenticazione   della firma elettronica, anche mediante

l’acquisizione   digitale   della   sottoscrizione autografa, o di

qualsiasi   altro   tipo   di firma elettronica avanzata consiste

nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e’

stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della

sua identita’ personale, della validita’ dell’eventuale certificato

elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non

e’ in contrasto con l’ordinamento giuridico.

  1. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico

ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

  1. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato

altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il

pubblico   ufficiale puo’ allegare copia informatica autenticata

dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.))

Art. 26.

Certificatori

 

  1. L’attivita’ dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro

Stato membro dell’Unione europea e’ libera e non necessita di

autorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori o, se persone

giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti

all’amministrazione, ((qualora emettano certificati qualificati,))

devono possedere i requisiti di onorabilita’ richiesti ai soggetti

che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

  1. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei

requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione

dell’attivita’ intrapresa.

  1. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che

hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si

applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche

di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di

recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Art. 27.

Certificatori qualificati

 

  1. I   certificatori   che rilasciano al pubblico certificati

qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo

26.

  1. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
  2. a)   dimostrare   l’affidabilita’   organizzativa,   tecnica   e

finanziaria necessaria per svolgere attivita’ di certificazione;

  1. b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,

dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,

in   particolare   della   competenza a livello gestionale, della

conoscenza   specifica nel settore della tecnologia delle firme

elettroniche   e della dimestichezza con procedure di sicurezza

appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente

codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71;

  1. c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione

adeguati e conformi a tecniche consolidate;

  1. d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da

alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica

dei procedimenti, in conformita’ a criteri di sicurezza riconosciuti

in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello

schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;

  1. e)   adottare   adeguate misure contro la contraffazione dei

certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrita’ e

la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui

il certificatore generi tali chiavi.

  1. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima

dell’inizio   dell’attivita’,   anche   in   via   telematica,   una

dichiarazione di inizio di attivita’ al ((DigitPA)), attestante

l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente

codice.

  1. Il ((DigitPA)) procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di

soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la

sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente

codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da

notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attivita’

e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile,

l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta

attivita’   ed   i   suoi effetti entro il termine prefissatogli

dall’amministrazione stessa.

Art. 28

Certificati qualificati

 

  1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti

informazioni:

  1. a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e’ un

certificato qualificato;

  1. b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
  2. c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha

rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e’ stabilito;

  1. d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come

tale e codice fiscale del titolare del certificato;

  1. e) dati per la verifica della firma, cioe’ i dati peculiari, come

codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare

la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della

stessa in possesso del titolare;

  1. f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di

validita’ del certificato;

  1. g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il

certificato , realizzata in conformita’ alle regole tecniche ed

idonea a garantire l’integrita’ e la veridicita’ di tutte le

informazioni contenute nel certificato medesimo.

  1. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la

possibilita’ di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti

all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve

indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorita’ fiscale del

Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,

quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice

identificativo generale.

  1. Il certificato qualificato puo’ contenere, ove richiesto dal

titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se

pertinenti allo scopo per il quale il certificato e’ richiesto:

  1. a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad

ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale,

l’iscrizione   ad   albi   o   il   possesso di altre abilitazioni

professionali, nonche’ poteri di rappresentanza;

  1. b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla

titolarita’ delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui

alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.

  1. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i

quali il certificato puo’ essere usato, ove applicabili.

((3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute

in   un separato certificato elettronico e possono essere rese

disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri sono definite le modalita’ di attuazione del presente

comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli

ordini professionali.))

  1. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi

del   comma   3,   comunicano tempestivamente al certificatore il

modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni

di cui al presente articolo.

Art. 29.

Accreditamento

 

  1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del

possesso dei requisiti del livello piu’ elevato, in termini di

qualita’ e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il

((DigitPA)).

  1. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo

27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo

articolo il profilo professionale del personale responsabile della

generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma,

della emissione dei certificati e della gestione del registro dei

certificati nonche’ l’impegno al rispetto delle regole tecniche.

  1. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto

previsto dal comma 2, deve inoltre:

  1. a) avere forma giuridica di societa’ di capitali e un capitale

sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione

alla attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  1. b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti

legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e

dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di

onorabilita’   richiesti   ai   soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione,   direzione e controllo presso banche ai sensi

dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  1. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non

venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro

novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

  1. Il termine di cui al comma 4, puo’ essere sospeso una sola volta

entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,

esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o

completino la documentazione presentata e che non siano gia’ nella

disponibilita’ del ((DigitPA)) o che questo non possa acquisire

autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla

data di ricezione della documentazione integrativa.

  1. A seguito dell’accoglimento della domanda, il ((DigitPA))

dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico,

tenuto dal ((DigitPA)) stesso e consultabile anche in via telematica,

ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

  1. Il certificatore accreditato puo’ qualificarsi come tale nei

rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

((8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e

delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da

certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea

ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e’

equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e

per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai

certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.))

  1. Alle attivita’ previste dal presente articolo si fa fronte

nell’ambito delle risorse del ((DigitPA)), senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

Responsabilita’ del certificatore

 

  1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato

qualificato   o   che garantisce al pubblico l’affidabilita’ del

certificato e’ responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa o

dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

  1. a)   sull’esattezza   e   sulla completezza delle informazioni

necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del

rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i

certificati qualificati;

  1. b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il

firmatario   detenesse   i   dati   per   la creazione della firma

corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o

identificati nel certificato;

  1. c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica

della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in

cui il certificatore generi entrambi;

  1. d)   sull’adempimento   degli obblighi a suo carico previsti

dall’articolo 32.

  1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato

qualificato e’ responsabile, nei confronti dei terzi che facciano

affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto

della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non

tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto.

dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver

agito senza colpa.

  1. Il certificato qualificato puo’ contenere limiti d’uso ovvero un

valore limite per i negozi per i quali puo’ essere usato il

certificato stesso, purche’ i limiti d’uso o il valore limite siano

riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati

((nel certificato)) secondo quanto previsto dalle regole tecniche di

cui all’articolo 71. Il certificatore non e’ responsabile dei danni

derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti

posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 31.

(( (Vigilanza sull’attivita’ dei certificatori e dei gestori

                 di posta elettronica certificata)

 

  1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attivita’

dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica

certificata.))

Art. 32

Obblighi del titolare e del certificatore

 

  1. Il titolare del certificato di firma e’ tenuto ad assicurare la

custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure

organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e’

altresi’ tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

  1.  Il certificatore e’ tenuto ad adottare tutte le misure

organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

  1. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 19,

certificati qualificati deve inoltre:

  1. a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che

fa richiesta della certificazione;

  1. b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei

modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo

71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni;

  1. c)   specificare,   nel   certificato qualificato su richiesta

dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di

rappresentanza o altri titoli relativi all’attivita’ professionale o

a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata

dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

  1. d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;
  2. e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla

procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per

accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle

firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

  1. f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235));
  2. g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della

sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte

del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare

medesimo,   di perdita del possesso o della compromissione del

dispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell’autorita’,   di

acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita’ del

titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto

dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

  1. h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati

elettronici sicuro e tempestivo nonche’ garantire il funzionamento

efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma

emessi, sospesi e revocati;

  1. i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di

rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

  1. j)   tenere   registrazione,   anche elettronica, di tutte le

informazioni relative al certificato qualificato dal momento della

sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova

della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

  1. k) non copiare, ne’ conservare, le chiavi private di firma del

soggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il servizio di

certificazione;

  1. l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le

informazioni   utili ai soggetti che richiedono il servizio di

certificazione,   tra   cui in particolare gli esatti termini e

condizioni   relative   all’uso   del   certificato,   compresa ogni

limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento

facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle

controversie;  dette informazioni, che possono essere trasmesse

elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed

essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed

il certificatore;

  1. m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei

certificati con modalita’ tali da garantire che soltanto le persone

autorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e modifiche, che

l’autenticita’ delle informazioni sia verificabile, che i certificati

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi

consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa

rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di

sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni

possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul

certificato.

((m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita’ del

sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali

malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o

interruzione del servizio stesso.))

  1. Il certificatore e’ responsabile dell’identificazione del

soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se

tale attivita’ e’ delegata a terzi.

  1. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente

dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e

soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del

certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere

raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della

persona cui si riferiscono.

Art. 32-bis

(( (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i

             gestori di posta elettronica certificata)

 

  1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso

fortuito,   un   malfunzionamento   nel   sistema che determini un

disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello

stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell’articolo

32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore

qualificato   o   il gestore di posta elettronica certificata a

ripristinare   la   regolarita’ del servizio o ad effettuare le

comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o

intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di

un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la

sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.

  1. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di

caso   fortuito,   un malfunzionamento nel sistema che determini

l’interruzione   del servizio, ovvero la mancata o intempestiva

comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai

sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il

certificatore   qualificato   o   il gestore di posta elettronica

certificata   a   ripristinare la regolarita’ del servizio o ad

effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l’interruzione del

servizio   ovvero   la mancata o intempestiva comunicazione sono

reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida

si applica la sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.

  1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo’ essere applicata la sanzione

amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di

diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia

di pubblicita’ legale.

  1. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta

elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto

prescritto da DigitPA nell’esercizio delle attivita’ di vigilanza di

cui all’articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.))

Art. 33.

Uso di pseudonimi

 

  1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo’ riportare

sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.

Se il certificato e’ qualificato, il certificatore ha l’obbligo di

conservare le informazioni relative alla reale identita’ del titolare

per almeno ((venti anni decorrenti dall’emissione)) del certificato

stesso.

Art. 34

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri

soggetti qualificati

  1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti

informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

  1. a) possono svolgere direttamente l’attivita’ di rilascio dei

certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di accreditarsi

ai sensi dell’articolo 29; tale attivita’ puo’ essere   svolta

esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche’ di

categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati

rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati

soltanto nei rapporti con l’Amministrazione certificante, al di fuori

dei quali sono privi di ogni effetto (( ad esclusione di quelli

rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli

iscritti nei rispettivi albi e registri )); con decreto   del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per

la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie e dei

Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sono definite le   categorie   di   terzi   e   le

caratteristiche dei certificati qualificati;

  1. b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la

vigente normativa in materia di contratti pubblici.

  1. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti

informatici aventi rilevanza   esclusivamente   interna   ciascuna

amministrazione puo’ adottare, nella propria autonomia organizzativa,

regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui

((all’articolo 71)).

  1. Le regole tecniche concernenti la qualifica di   pubblico

ufficiale, l’appartenenza ad ordini   o   collegi   professionali,

l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate

con decreti di cui all’articolo 71 di concerto con il Ministro per la

funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri

Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi

generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

  1. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di

cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di

firme digitali.

  1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee

procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle

firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui

all’articolo 71.

Art. 35.

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

  1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate   per   la

generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali

da garantire che la chiave privata:

  1. a) sia riservata;
  2. b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta

da contraffazioni;

  1. c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso

da parte di terzi.

  1. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono

garantire l’integrita’ dei documenti informatici a cui la firma si

riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al

titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza

ambiguita’, e si deve richiedere conferma della volonta’ di generare

la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui

all’articolo 71.

  1. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte

con procedura automatica. La firma con procedura automatica e’ valida

se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura

medesima.

  1. I dispositivi sicuri di firma devono essere   dotati   di

certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al

comma 5.

  1. La conformita’ dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la

creazione di una firma qualificata prescritti dall’allegato III della

direttiva 1999/93/CE e’ accertata, in Italia, dall’Organismo di

certificazione della sicurezza informatica in base allo schema

nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel

settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del

Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i

Ministri delle   comunicazioni,   delle   attivita’   produttive   e

dell’economia e delle finanze. L’attuazione dello schema nazionale

non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

Stato. Lo schema nazionale puo’ prevedere altresi’ la valutazione e

la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed

internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti

al settore suddetto. ((La valutazione della conformita’ del sistema e

degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle

chiavi di firma e’ effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in

conformita’ ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il

parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza

informatica)).

  1. La conformita’ di cui al comma 5 e’ inoltre riconosciuta se

accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro

e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

della direttiva 1999/93/CE.

Art. 36

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

 

  1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
  2. a)   revocato   in   caso   di   cessazione   dell’attivita’ del

certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 ((dell’articolo 37));

  1. b)   revocato   o sospeso in esecuzione di un provvedimento

dell’autorita’;

  1. c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del

terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita’

previste nel presente codice;

  1. d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della

capacita’ del titolare o di abusi o falsificazioni.

  1. Il certificato qualificato puo’, inoltre, essere revocato o

sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo

71.

  1. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,

qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione

della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve

essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

  1. Le modalita’ di revoca o sospensione sono previste nelle regole

tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 37.

Cessazione dell’attivita’

 

  1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare

l’attivita’   deve, almeno sessanta giorni prima della data di

cessazione, darne avviso al ((DigitPA)) e informare senza indugio i

titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i

certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

  1. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la

rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o

l’annullamento   della stessa. L’indicazione di un certificatore

sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al

momento della cessazione.

  1. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del

registro dei certificati e della relativa documentazione.

  1. Il ((DigitPA)) rende nota la data di cessazione dell’attivita’

del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo

29, comma 6.

((4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria

attivita’ senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore

sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la

disponibilita’ della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32,

comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve

provvedere   al   deposito   presso DigitPA che ne garantisce la

conservazione e la disponibilita’.))

Sezione III
((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))

Art. 38.

((Trasferimenti di fondi))

 

  1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche

amministrazioni e tra queste e soggetti privati e’ effettuato secondo

le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto

con   i   Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e

dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione

dei dati personali e la Banca d’Italia.

Art. 39.

Libri e scritture

 

  1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli

previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi

notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e

conservati su supporti informatici in conformita’ alle disposizioni

del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi

dell’articolo 71.

Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40.

Formazione di documenti informatici

 

  1. Le pubbliche amministrazioni ((…)) formano gli originali dei

propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui

al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei

Ministri delegati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le

tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sono

individuate le categorie di documenti amministrativi che possono

essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione

al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che

sono idonei ad assumere.

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,

fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli

albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati

concernenti stati, qualita’ personali e fatti gia’ realizzati dalle

amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri

cartacei.

Art. 40-bis

(( (Protocollo informatico)

 

  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi

dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate

dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e

3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche’ le istanze e le

dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformita’ alle regole

tecniche di cui all’articolo 71.))

Art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

 

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono i procedimenti

amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

((1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e’ attuata in

modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di

quanto previsto all’articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.))

  1. La   pubblica   amministrazione   titolare   del procedimento

((raccoglie)) in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i

dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della

comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8

della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le

modalita’   per esercitare in via telematica i diritti di cui

all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis.   Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la

possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte

le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la

costituzione ((, l’identificazione)) e l’utilizzo del fascicolo sono

conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla

disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione

del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il

protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita’, e

comunque   rispettano   i   criteri dell’interoperabilita’ e della

cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere

dettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della

funzione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

  1. a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la

costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

  1. b) delle altre amministrazioni partecipanti;
  2. c) del responsabile del procedimento;
  3. d) dell’oggetto del procedimento;
  4. e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal

comma 2-quater.

((e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo.))

2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere aree a cui hanno

accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa

individuati; esso e’ formato in modo da garantire la corretta

collocazione,   la facile reperibilita’ e la collegabilita’, in

relazione al contenuto ed alle finalita’, dei singoli documenti; e’

inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica

dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.

  1. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7

agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,

la conferenza dei servizi e’ convocata e svolta avvalendosi degli

strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’

stabiliti dalle amministrazioni medesime.

Art. 42.

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

 

  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra

costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e

degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la

conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani

di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel

rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43.

Riproduzione e conservazione dei documenti

 

  1. I   documenti   degli archivi, le scritture contabili, la

corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e’ prescritta la

conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti

informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se

((la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate)) in

modo da garantire la conformita’ dei documenti agli originali

((…)), nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi

dell’articolo 71.

  1. Restano   validi i documenti degli archivi, le scritture

contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia’

conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto

ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita’ dei

documenti agli originali.

  1. I documenti informatici, di cui e’ prescritta la conservazione

per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze

correnti anche con modalita’ cartacee e sono conservati in modo

permanente con modalita’ digitali ((, nel rispetto delle regole

tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.))

  1. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni

e   le   attivita’   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche

amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole

interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44.

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

 

  1. Il   sistema   di   conservazione dei documenti informatici

((assicura)):

  1. a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il

documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea

di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  1. b) l’integrita’ del documento;
  2. c) la leggibilita’ e l’agevole reperibilita’ dei documenti e

delle informazioni identificative, inclusi i’ dati di registrazione e

di classificazione originari;

  1. d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli

da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal

disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

((1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici e’

gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del

trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il

responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,

della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui

all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attivita’

di rispettiva competenza.

1-ter.   Il responsabile della conservazione puo’ chiedere la

conservazione dei documenti informatici o la certificazione della

conformita’ del relativo processo di conservazione a quanto stabilito

dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche’ dal

comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee

garanzie organizzative e tecnologiche.))

Art. 44-bis

(( (Conservatori accreditati)

 

  1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita’ di

conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei

relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il

riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu’ elevato,

in termini di qualita’ e di sicurezza, chiedono l’accreditamento

presso DigitPA.

  1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad

eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

  1. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa’

di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.))

Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45.

Valore giuridico della trasmissione

 

  1. I   documenti   trasmessi   da chiunque   ad   una pubblica

amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((…)),

idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito

della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da

quella del documento originale.

  1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende

spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende

consegnato   al   destinatario   se reso disponibile all’indirizzo

elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica

del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46.

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

 

  1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o

giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici

trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica

possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e

qualita’   personali   previste   da   legge   o   da regolamento e

indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali sono

acquisite.

Art. 47

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le

pubbliche amministrazioni

  1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni

avvengono mediante l’utilizzo della   posta   elettronica   o   in

cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento

amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma

restando l’eventuale responsabilita’ per danno erariale, comporta

responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare.

  1. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono

valide se:

  1. a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma

elettronica qualificata;

  1. b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di   cui

all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445;

  1. c) ovvero e’ comunque possibile accertarne   altrimenti   la

provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle

regole tecniche di cui all’articolo 71((. È in ogni caso esclusa la

trasmissione di documenti a mezzo fax));

  1. d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica

certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11

febbraio 2005, n. 68.

  1. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui

all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare

nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata

per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni

utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri

dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di

comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei

dati personali e previa informativa agli interessati in merito al

grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48.

(( (Posta elettronica certificata)

 

  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di

una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante

la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni

tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, sentito DigitPA.

  1. La trasmissione del documento informatico per via telematica,

effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge

disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

  1. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento

informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi

se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,

ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

di cui al comma 1.))

Art. 49.

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

 

  1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica

di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non

possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza telematica,

duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo

informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o

sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi

per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro

natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere

rese pubbliche.

  1. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti

trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del

gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta’

del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50

Disponibilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni

 

  1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,

conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie

dell’informazione   e   della comunicazione che ne consentano la

fruizione     e     riutilizzazione,   alle   condizioni   fissate

dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e

dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita’ dei dati

previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di

protezione   dei dati personali ed il rispetto della normativa

comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore

pubblico.

  1. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le

esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti

dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali, e’ reso

accessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando

l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei

compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a

carico di quest’ultima ((, salvo per la prestazione di elaborazioni

aggiuntive)); e’ fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445.

  1. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei

dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici

di   altre   amministrazioni   l’amministrazione titolare dei dati

predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo

necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di

connettivita’ di cui al presente decreto.

Art. 50-bis

(( (Continuita’ operativa)

 

  1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente

complessita’   dell’attivita’   istituzionale caratterizzata da un

intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche

amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di

assicurare la continuita’ delle operazioni indispensabili per il

servizio e il ritorno alla normale operativita’.

  1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

assicura l’omogeneita’ delle soluzioni di continuita’ operativa

definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza

almeno annuale il Parlamento.

  1. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
  2. a) il piano di continuita’ operativa, che fissa gli obiettivi e i

principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della

continuita’ operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano

tiene conto delle potenziali criticita’ relative a risorse umane,

strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le

amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita’ del piano di

continuita’ operativa con cadenza biennale;

  1. b)   il   piano di disaster recovery, che costituisce parte

integrante di quello di continuita’ operativa di cui alla lettera a)

e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il

funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure

informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.

DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire

la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica

annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery

delle   amministrazioni interessate e ne informa annualmente il

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

  1. I   piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna

amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di

fattibilita’ tecnica; su tali studi e’ obbligatoriamente acquisito il

parere di DigitPA.))

Art. 51.

((Sicurezza dei dati,

dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni))

 

((1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono

individuate   le   modalita’   che   garantiscono   l’esattezza,   la

disponibilita’, l’accessibilita’, l’integrita’ e la riservatezza dei

dati, dei sistemi e delle infrastrutture.))

((1-bis. DigitPA, ai fini dell’attuazione del comma 1:

  1. a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli

incidenti di sicurezza informatici;

  1. b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
  2. c)   segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al

comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.))

  1. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono

essere custoditi e controllati con modalita’ tali da ridurre al

minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o

non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.

((2-bis.   Le   amministrazioni   hanno   l’obbligo di aggiornare

tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a

conoscenza dell’inesattezza degli stessi.))

Art. 52.

(Accesso telematico e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche

amministrazioni).

  1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il

riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui

all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice

e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni

pubblicano nel proprio sito   web,   all’interno   della   sezione

“Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei

metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i

regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facolta’ di accesso

telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe

tributaria.

  1. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,

con qualsiasi modalita’, senza l’espressa adozione di una licenza di

cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24

gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto

ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice ((, ad

eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali))

del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al

citato articolo 2, comma 1, lettera h), e’ motivata ai sensi delle

linee guida nazionali di cui al comma 7.

  1. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di

appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la

gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire

l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e

giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture

di dati e delle relative banche dati.

  1. Le attivita’ volte a garantire l’accesso telematico e il

riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i

parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi

dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

  1. 150.
  2. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua

le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

  1. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al

Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per

l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo,

un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle

politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ((,

nonche’ azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici)) e un

rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in

Italia; tale rapporto e’ pubblicato in formato aperto sul sito

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  1. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida

nazionali che individuano gli standard   tecnici,   compresa   la

determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e

le modalita’ di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente

Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello

nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle

suddette linee guida.

  1. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato   per

l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo

stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

  1. L’Agenzia svolge le attivita’ indicate dal presente articolo con

le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione

vigente.(19)

————–

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

  1. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che

“In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52,

comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come

sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati

gia’ pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del

citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.”

Art. 53

Caratteristiche dei siti

 

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano siti

istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di

accessibilita’, nonche’ di elevata usabilita’ e reperibilita’, anche

da   parte delle persone disabili, completezza di informazione,

chiarezza   di   linguaggio,   affidabilita’,   semplicita’   di’

consultazione, qualita’, omogeneita’ ed interoperabilita’. Sono in

particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui

all’articolo 54.

  1. Il ((DigitPA)) svolge funzioni consultive e di coordinamento

sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni

centrali.

  1. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le

autonomie locali affinche’ realizzino siti istituzionali con le

caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 54

(( (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). ))

((1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di

cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai

sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.

190)).

Art. 55.

Consultazione delle iniziative normative del Governo

 

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo’ pubblicare su sito

telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo,

nonche’ i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando

forme   di   partecipazione del cittadino in conformita’ con le

disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del

Consiglio dei Ministri puo’ inoltre pubblicare atti legislativi e

regolamentari in vigore, nonche’ i massimari elaborati da organi di

giurisdizione.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono

individuate   le modalita’ di partecipazione del cittadino alla

consultazione gratuita in via telematica.

Art. 56

Dati identificativi delle questioni pendenti

dinanzi autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado

 

  1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al

giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi

abbia   interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo

interno e sul sito istituzionale ((…)) delle autorita’ emananti.

  1. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e

contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono

contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito

istituzionale ((…)), osservando le cautele previste dalla normativa

in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze

e   le   altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria

dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,

rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di

protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n.

196 del 2003.

Art. 57.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).

Art. 57-bis

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

((1. Al fine di assicurare la pubblicita’   dei   riferimenti

telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici

servizi e’ istituito l’indice degli indirizzi   della   pubblica

amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono

indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare

per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio

di documenti a tutti gli effetti di legge tra le   pubbliche

amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati)).

  1. La realizzazione e la gestione dell’indice sono affidate a

DigitPA, che puo’ utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia’

formati dalle amministrazioni pubbliche.

  1. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti

dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale

secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli

elementi necessari al completamento   dell’indice   e   del   loro

aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale

e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti

responsabili.

Sezione II
Fruibilita’ dei dati

Art. 58

Modalita’ della fruibilita’ del dato

  1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un

altro non modifica la titolarita’ del dato.

  1. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la

messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie

basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione

applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e). L’Agenzia

per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati

personali e le amministrazioni interessate   alla   comunicazione

telematica, ((ivi incluso il Ministero della giustizia,)) definisce

entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole

tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.

  1. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al   monitoraggio

dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con

apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro delegato.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di

dati territoriali.

Art. 59

Dati territoriali

 

  1. Per   dato territoriale si intende qualunque informazione

geograficamente localizzata.

  1. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati

territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di

definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati

territoriali, la documentazione, la fruibilita’ e lo scambio dei dati

stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza

con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema

pubblico di connettivita’.

  1. Per agevolare la pubblicita’ dei dati di interesse generale,

disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,

regionale e locale, presso il ((DigitPA)) e’ istituito il Repertorio

nazionale dei dati territoriali.

  1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
  2. 400, con uno o piu’ decreti sulla proposta del Presidente del

Consiglio   dei   Ministri o, per sua delega, del Ministro per

l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,

  1. 281, sono definite la composizione e le modalita’ per il

funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

  1. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione,))

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,

sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali

delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281,

sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del

repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche’ delle modalita’

di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per

la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali

detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche’ le regole

ed   i costi per l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche

amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

  1. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne’ alcun tipo

di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali

rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni

direttamente interessate che vi provvedono nell’ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio.

  1. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo

di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di

cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale

rientra   la   base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del

territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati

catastali conformemente alle finalita’ ed alle condizioni stabilite

dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio, di

concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali

delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza

unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno

2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema

pubblico   di   connettivita’,   le regole tecnico economiche per

l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi

informatici di altre amministrazioni.

Art. 60.

Base di dati di interesse nazionale

  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle

informazioni raccolte e gestite   digitalmente   dalle   pubbliche

amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la   cui

conoscenza e’ utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per

fini statistici, per l’esercizio delle proprie funzioni e nel

rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

  1. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le

basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna

tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto

dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce

l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte

delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali

sistemi informativi e le modalita’ di aggiornamento sono attuate

secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita’ di

cui all’articolo 73 e secondo le vigenti regole del   Sistema

statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,

  1. 322, e successive modificazioni.
  2. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per

l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in

volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle

materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati

personali e l’Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo

decreto sono altresi’ individuate le strutture responsabili della

gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche

tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

3-bis. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del

decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati

di interesse nazionale:

  1. a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
  2. b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
  3. c) banca dati nazionale dei   contratti   pubblici   di   cui

all’articolo 62-bis;

  1. d) casellario giudiziale;
  2. e) registro delle imprese;
  3. f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di

asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;

f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

((f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503)).

  1. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede

con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore

informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio

2003, n. 3.

Art. 61.

Delocalizzazione dei registri informatici

 

  1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i

pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su

supporti informatici in conformita’ alle disposizioni del presente

codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel

rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice

civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati

anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62

(Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR).

  1. È istituita presso il Ministero dell’interno   l’Anagrafe

nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di

interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60,   che   subentra

all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del

quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,

recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e

all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE),

istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante

“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” Tale base di dati

e’ sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in

conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I risultati

dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la

protezione dei dati personali.

  1. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo

54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

l’ANPR subentra altresi’ alle anagrafi della popolazione residente e

dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il

decreto di cui al comma 6 e’ definito un piano per il graduale

subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31

dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR

acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle

anagrafi tenute dai comuni per i quali non e’ ancora avvenuto il

subentro. L’ANPR e’ organizzata secondo modalita’ funzionali e

operative che garantiscono la univocita’ dei dati stessi.

((2-bis.   L’ANPR   contiene   altresi’   l’archivio   nazionale

informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e

fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo

1931 del codice dell’ordinamento militare di cui   al   decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita’ definite con

uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e’ stabilito anche un

programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.))

  1. ((L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita’ dei dati,

degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di

competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54,

comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette

a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e

interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni

necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle

proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo

fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune   puo’

utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,

costantemente allineati con l’ANPR.)) L’ANPR consente esclusivamente

ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di

quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita’ telematica. I

comuni inoltre   possono   consentire,   anche   mediante   apposite

convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti

aventi diritto. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli

organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti

nell’ANPR.

  1. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita’

di integrazione nell’ANPR dei dati dei   cittadini   attualmente

registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche’

dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza

della carta di identita’ della popolazione residente.

  1. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati

dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2,

comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR,

che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

  1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato

all’innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il   Ministro

dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia

digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ con la

Conferenza Stato – citta’, di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei

comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la

protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita’

di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con

riferimento:

  1. a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel

trattamento dei dati personali, alle modalita’ e ai tempi di

conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche

amministrazioni per le proprie finalita’ istituzionali secondo le

modalita’ di cui all’articolo 58;

  1. b) ai criteri per l’interoperabilita’ dell’ANPR con le altre

banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole

tecniche del sistema pubblico di connettivita’ di cui al capo VIII

del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una

volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche

amministrazioni senza necessita’   di   ulteriori   adempimenti   o

duplicazioni da parte degli stessi;

  1. c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR,

tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e

delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo

74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del

Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

(21)

————-

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla

  1. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art, 2 comma 1, del D.L. 18

ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17

dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-ter) che i

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle

disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora adottati

e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche

ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Art. 62-bis

(((Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti

dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza

e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa   per

l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,

anche al fine del rispetto della legalita’ e del corretto agire della

pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si

utilizza la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP)

istituita, presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati

previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal

relativo regolamento attuativo.))

Art. 62-ter

(( (Anagrafe nazionale degli assistiti). ))

((1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della

spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione

amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche

amministrazioni, e’ istituita, nell’ambito del sistema informativo

realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione

di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

  1. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze,

in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche

esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA),

nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del

presente decreto, subentra, per tutte le finalita’ previste dalla

normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti

tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo

7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita’

dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

  1. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale   la

disponibilita’ dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle

funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa

contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative

finalita’ istituzionali, secondo le modalita’ di cui all’articolo 58,

comma 2, del presente decreto.

  1. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di

fornire ai cittadini il libretto sanitario personale   previsto

dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facolta’

dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA,

secondo le modalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente

decreto, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale

competente copia cartacea degli stessi.

  1. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne

da’ immediata comunicazione in modalita’ telematica alle aziende

sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria

locale nel cui territorio e’ compresa la nuova residenza provvede

alla presa in carico del cittadino, nonche’   all’aggiornamento

dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione

in merito al trasferimento di residenza e’ dovuta dal cittadino alle

aziende sanitarie locali interessate.

  1. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale

realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto

disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con

le modalita’ definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilita’

degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia

delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche’ per le

finalita’ di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135.

  1. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del

Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

  1. a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il

medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

  1. b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e

agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie

locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

  1. c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri

per l’interoperabilita’ dell’ANA con le altre banche dati   di

rilevanza nazionale e regionale, nonche’ le modalita’ di cooperazione

dell’ANA con banche dati gia’ istituite a livello regionale per le

medesime finalita’, nel rispetto della normativa sulla protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita’, ai

sensi del presente decreto.))

Sezione III
Servizi in rete

Art. 63.

Organizzazione e finalita’ dei servizi in rete

  1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita’

di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di

efficacia, economicita’ ed utilita’ e nel rispetto dei principi di

eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le

dimensioni dell’utenza, la   frequenza   dell’uso   e   l’eventuale

destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di

disagio.

  1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici

progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore

soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo

la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e

l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine,

sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,

continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita’ alle

regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le

amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le

regole tecniche sono adottate previo parere della   Commissione

permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti

locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis.

  1. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare   i

procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli

adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu’ efficienti i

procedimenti che interessano piu’ amministrazioni, attraverso idonei

sistemi di cooperazione.

((3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e

favorire il processo di informatizzazione e di potenziare   ed

estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2,

comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici,

ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei

propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la

presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e

garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti   fiscali,

contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’

per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma

3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la   posta

elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i

servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta

giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel

sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi

dei commi 3-bis e 3-ter, nonche’ termini e modalita’ di utilizzo dei

servizi e dei canali telematici   e   della   posta   elettronica

certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al

principio di esclusivita’ indicato dal comma 3-bis, anche al fine di

escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica)).

Art. 64

Modalita’ di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche

amministrazioni

  1. La carta d’identita’ elettronica e la carta nazionale dei

servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in

rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria

l’identificazione informatica.

2.Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai

servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione

informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identita’

elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche’ tali

strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il

servizio. ((Con l’istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,

le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso in rete ai

propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero

mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID)). L’accesso con

carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi e’

comunque consentito indipendentemente dalle modalita’ di accesso

predisposte dalle singole amministrazioni.

((2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare

l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in

mobilita’, e’ istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale,

il sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di

cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID e’ costituito come insieme aperto di

soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte

dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalita’ definite con il

decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono   i   servizi   di

registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli

strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per

conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita’ di erogatori di

servizi in rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli

interessati.

2-quater.   Il   sistema   SPID   e’   adottato   dalle   pubbliche

amministrazioni nei tempi e secondo le modalita’ definiti con il

decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, e’

altresi’ riconosciuta alle imprese, secondo le modalita’ definite con

il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta’ di avvalersi del

sistema SPID per la gestione dell’identita’ digitale dei propri

utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai

propri servizi erogati in rete per i quali e’ richiesto   il

riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale

di sorveglianza delle attivita’ sui   propri   siti,   ai   sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le

caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

  1. a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
  2. b) alle modalita’ e ai requisiti necessari per l’accreditamento

dei gestori dell’identita’ digitale;

  1. c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche   e

organizzative   da   adottare   anche   al   fine   di   garantire

l’interoperabilita’ delle credenziali e degli strumenti di accesso

resi disponibili dai gestori dell’identita’ digitale nei riguardi di

cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

  1. d) alle modalita’ di adesione da parte di cittadini e imprese in

qualita’ di utenti di servizi in rete;

  1. e) ai tempi e alle modalita’ di adozione da parte delle pubbliche

amministrazioni in qualita’ di erogatori di servizi in rete;

  1. f) alle modalita’ di adesione da parte delle imprese interessate

in qualita’ di erogatori di servizi in rete)).

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.(11)

————-

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l’art. 1, comma

1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che “È fissato al

31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi

giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data

anteriore al 15 marzo 2011”.

Art. 65

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per

via telematica

  1. Le istanze e ((le dichiarazioni presentate per via telematica

alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici)) ai

sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  1. a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma

elettronica qualificata, il cui certificato e’ rilasciato da un

certificatore accreditato;

  1. b) ovvero, quando l’autore   e’   identificato  dal   sistema

informatico con l’uso della carta d’identita’ elettronica o della

carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da

ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

  1. c) ovvero quando l’autore e’ identificato dal sistema informatico

con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti

di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della

normativa vigente nonche’ quando le istanze e le dichiarazioni sono

inviate con le modalita’ di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria

casella di posta elettronica certificata purche’   le   relative

credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione

del titolare, anche per via telematica secondo modalita’ definite con

regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e cio’ sia

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai

sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le

disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di

trasmissione telematica nel settore tributario;

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su

proposta dei Ministri competenti per materia,   possono   essere

individuati i casi in cui e’ richiesta la sottoscrizione mediante

firma digitale.

((1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare

dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate

ai sensi e con le modalita’ di cui al comma 1, lettere a), c) e

c-bis), comporta responsabilita’ dirigenziale e   responsabilita’

disciplinare dello stesso.))

  1. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito

secondo le modalita’ previste dal comma 1 sono equivalenti alle

istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta

in presenza del dipendente addetto al procedimento ;

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
  2. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:

“2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono

valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Sezione IV
Carte elettroniche

Art. 66

Carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi

 

  1. Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, della carta

d’identita’ elettronica, e dell’analogo documento, rilasciato a

seguito della denuncia di nascita e prima del compimento ((dell’eta’

prevista   dalla legge per il rilascio della carta d’identita’

elettronica)), sono definite con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro

per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  1. Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, per la

diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite

con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei

Ministri   per   la funzione pubblica e per l’innovazione e le

tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti

principi:

  1. a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su

richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che

intendono rilasciarla;

  1. b) l’onere economico di produzione e rilascio delle carte

nazionale dei servizi e’ a carico delle singole amministrazioni che

le emettono;

  1. c)   eventuali indicazioni di carattere individuale connesse

all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

  1. d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete

devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei

servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che e’ responsabile

del suo rilascio;

  1. e) la carta nazionale dei servizi puo’ essere utilizzata anche

per   i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche

amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  1. La   carta d’identita’ elettronica e l’analogo documento,

rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento

((dell’eta’   prevista dalla legge per il rilascio della carta

d’identita’ elettronica)), devono contenere:

  1. a) i dati identificativi della persona;
  2. b) il codice fiscale.
  3. La   carta d’identita’ elettronica e l’analogo documento,

rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento

((dell’eta’   prevista dalla legge per il rilascio della carta

d’identita’   elettronica)),   possono   contenere,   a   richiesta

dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

  1. a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
  2. b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
  3. c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con

esclusione, in ogni caso, del DNA;

  1. d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e

semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino,

anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia

di riservatezza;

  1. e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o

debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri

soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

  1. La carta d’identita’ elettronica e la carta nazionale dei

servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione

telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e

pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ stabilite con le

regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

  1. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per

l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle

finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole

tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali

utilizzati per la produzione della carta di identita’ elettronica,

del documento di identita’ elettronico e della carta nazionale dei

servizi, nonche’ le modalita’ di impiego.

  1. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di

cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di

protezione   dei   dati   personali, le pubbliche amministrazioni,

nell’ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono sperimentare

modalita’ di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo

per l’erogazione di ulteriori servizi o utilita’.

  1. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni

dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita’

elettroniche e contenere le funzionalita’ della carta nazionale dei

servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e

le   altre   carte elettroniche ad essa conformi possono essere

rilasciate anche ai titolari di carta di identita’ elettronica.

Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67.

Modalita’ di sviluppo ed acquisizione

 

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   centrali, per i progetti

finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di

innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu’ proposte

utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto

del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

  1. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare

aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli

appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi

del comma 1, previo parere tecnico di congruita’ del ((DigitPA));

alla   relativa   procedura   e’ ammesso a partecipare, ai sensi

dell’articolo   57,   comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai

sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti

soggettivi.

Art. 68.

Analisi comparativa delle soluzioni

  1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici

o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita’ e di

efficienza, tutela   degli   investimenti,   riuso   e   neutralita’

tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico

ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

  1. a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
  2. b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto

della pubblica amministrazione;

  1. c) software libero o a codice sorgente aperto;
  2. d) software fruibile in modalita’ cloud computing;
  3. e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza

d’uso;

  1. f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere

all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione

comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei

seguenti criteri:

  1. a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di

acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

  1. b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo

aperto nonche’ di standard in grado di assicurare l’interoperabilita’

e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della

pubblica amministrazione;

  1. c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,

conformita’ alla normativa in materia di protezione dei   dati

personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di

software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed

economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis,   risulti

motivatamente l’impossibilita’ di   accedere   a   soluzioni   gia’

disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software

liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da

soddisfare, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di

tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di

cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri

definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale, che, a richiesta di

soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o

nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano   soluzioni

informatiche, quando possibile   modulari,   basate   sui   sistemi

funzionali resi noti ai sensi dell’articolo 70, che assicurino

l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa e consentano la

rappresentazione dei dati e documenti in piu’ formati, di cui almeno

uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali

esigenze.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al

DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche

tecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile

informazione ai fini della piena conoscibilita’ delle soluzioni

adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la

piu’ ampia diffusione delle migliori pratiche.

  1. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
  2. a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso

pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti

tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

  1. b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti

caratteristiche:

1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne

permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita’

commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione

e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e

private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti

all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono

provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le   reti

telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai

costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione ((,

salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24

gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le

modalita’ di cui al medesimo articolo)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL

D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18

MAGGIO 2015, N. 102)).

  1. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita’ almeno

annuale, un repertorio dei formati aperti   utilizzabili   nelle

pubbliche amministrazioni e delle modalita’ di trasferimento dei

formati.

Art. 69.

Riuso dei programmi informatici

 

  1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi

((informatici)) realizzati su specifiche indicazioni del committente

pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della

documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche

amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle

proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

  1. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di

proprieta’ delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei

capitolati o nelle specifiche di progetto e’ previsto ove possibile,

che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese

dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme

((e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da

DigitPA, ai sensi dell’articolo 68, comma 2)).

  1. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per

l’acquisizione di programmi informatici ((o di singoli moduli)), di

cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei

programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre

amministrazioni.

  1. Nei   contratti   di acquisizione di programmi informatici

sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse

possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano

conto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative di

quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,

a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che

consentono il ((riuso dei programmi o dei singoli moduli)). Le

clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la

prestazione dei servizi indicati.

Art. 70.

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

 

((1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note

applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,

idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con

riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla

propria   valutazione,   si   configurano   quali migliori pratiche

organizzative e tecnologiche.))

  1. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire

programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita’ di

riuso delle applicazioni analoghe rese note dal ((DigitPA))ai sensi

del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.

Capo VII
REGOLE TECNICHE

Art. 71

Regole tecniche

  1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate,

con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro

delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto

con ((il Ministro della giustizia e con)) i Ministri competenti,

sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione

dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione

obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni

competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione

dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di

parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo

precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in

conformita’ ai requisiti   tecnici   di   accessibilita’   di   cui

all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline

risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello

internazionale ed alle normative dell’Unione europea.

  1. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice

restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai

sensi del presente articolo.

((Capo VIII
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita’))

Art. 72

(( Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita’ ))

(( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazione, gestione

ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati,

oggetti multimediali e fonia;

  1. b) “interoperabilita’ di base”: i servizi per la realizzazione,

gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i

cittadini;

  1. c) “connettivita'”: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e

di interoperabilita’ di base;

  1. d) “interoperabilita’ evoluta”: i servizi idonei a favorire la

circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra

le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

  1. e) “cooperazione applicativa”: la parte del sistema pubblico di

connettivita’ finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici

delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei

metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.))

((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita dalla seguente: “Capo   IX”   e   conseguentemente   la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 73

Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)

 

  1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della

Costituzione,   e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione

interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie

locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di

connettivita’   (SPC),   al   fine di assicurare il coordinamento

informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,

regionali e locali e promuovere l’omogeneita’ nella elaborazione e

trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione

delle   informazioni   tra   le   pubbliche amministrazioni e alla

realizzazione di servizi integrati.

  1. Il SPC e’ l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole

tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la

diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica

amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilita’ di

base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici

e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza

delle   informazioni, nonche’ la salvaguardia e l’autonomia del

patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

  1. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti

principi:

  1. a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la

natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

  1. b)   economicita’   nell’utilizzo   dei   servizi   di rete, di

interoperabilita’ e di supporto alla cooperazione applicativa;

  1. c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (1)

((3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita’

sono dettate ai sensi dell’articolo 71.))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 74

(( Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))

 

((   1.   Il presente decreto definisce e disciplina la Rete

internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

La Rete costituisce l’infrastruttura di connettivita’ che collega,

nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni

con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di

sicurezza e qualita’.)) ((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

((SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita’ SPC))

Art. 75

Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’

 

  1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo

2, comma 2.

  1. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle

sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale,

consultazioni elettorali.

  1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche’ dell’articolo 25 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ comunque garantita la

connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi

competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa

nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che

assicurino   riservatezza e sicurezza. È altresi’ garantita la

possibilita’ di connessione al SPC delle autorita’ amministrative

indipendenti. (1)

((3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono

finalita’ di pubblico interesse possono usufruire della connessione

al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole

tecniche, previa delibera della Commissione di cui all’articolo 79.))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 76

(( Scambio di documenti informatici nell’ambito

               del Sistema pubblico diconnettivita’ ))

 

(( 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche

amministrazioni   nell’ambito   del SPC, realizzati attraverso la

cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e

regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido

ad ogni effetto di legge.)) ((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 77

(( Finalita’ del Sistema pubblico di connettivita’ ))

 

(( 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita’:

  1. a) fornire un insieme di servizi di connettivita’ condivisi dalle

pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di

funzionalita’, qualita’ e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da

poter   soddisfare   le   differenti   esigenze   delle   pubbliche

amministrazioni aderenti al SPC;

  1. b)   garantire   l’interazione   della pubblica amministrazione

centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,

nonche’ con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di

servizi di qualita’ e la miglior fruibilita’ degli stessi da parte

dei cittadini e delle imprese;

  1. c)   fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che

consenta l’interoperabilita’ tra tutte le reti delle pubbliche

amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto

il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

  1. d) fornire servizi di connettivita’ e cooperazione alle pubbliche

amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere

l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi’ anche

l’infrastruttura interna di comunicazione;

  1. e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore

coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del

progetto stesso;

  1. f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del

SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle

informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo

delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia

di protezione dei dati personali. ))

Art. 78

Compiti delle pubbliche amministrazioni

nel Sistema pubblico di connettivita’

 

  1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia

funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei

propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,

soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le

altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui

((all’articolo   73,   comma   3-bis)).   ((Le   stesse   pubbliche

amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di

gestire soluzioni infrastrutturali per l’erogazione di servizi comuni

a piu’ amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la

compatibilita’ con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di

modalita’ atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.))

  1. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita’ di

cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi

informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello

stesso decreto legislativo.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative

e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1,

comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire

dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso

alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo

Internet” (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita’ o da

analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il ((DigitPA)) effettua azioni di monitoraggio e verifica

del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma

2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo,

del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese

di telefonia.

Art. 79

(( Commissione di coordinamento del

               Sistema pubblico di connettivita’ ))

 

(( 1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di

seguito denominata: “Commissione”, preposta agli indirizzi strategici

del SPC.

  1. La Commissione:
  2. a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel

rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

  1. b)   approva   le linee guida, le modalita’ operative e di

funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la

cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

  1. c)   promuove   l’evoluzione   del   modello   organizzativo   e

dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle

esigenze   delle   pubbliche amministrazioni e delle opportunita’

derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

  1. d)   promuove   la cooperazione applicativa fra le pubbliche

amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole tecniche di cui

all’articolo 71;

  1. e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito

alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei

fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82;

  1. f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei

fornitori qualificati di cui all’articolo 82;

  1. g) verifica la qualita’ e la sicurezza dei servizi erogati dai

fornitori qualificati del SPC;

  1. h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire

la   connettivita’,   l’interoperabilita’ di base e avanzata, la

cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

  1. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza

semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in

esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo

insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza

qualificata dei suoi componenti. ))

Art. 80

Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico

di connettivita’

  1. La Commissione e’ formata da diciassette componenti incluso il

Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata

professionalita’ ed esperienza nel settore, nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati

in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione

del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro

per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per

la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione

della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti

dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie e’ nominato in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando

esamina questioni di interesse della rete internazionale della

pubblica amministrazione la Commissione   e’   integrata   da   un

rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne

faccia gia’ parte.

((2. Il Presidente della Commissione e’ il Commissario del Governo

per l’attuazione dell’agenda digitale o, su sua delega, il Direttore

dell’Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della

Commissione restano in carica per un triennio e l’incarico e’

rinnovabile)).

  1. La Commissione e’ convocata dal Presidente e si riunisce almeno

quattro volte l’anno.

  1. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la

partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla

corresponsione di alcuna indennita’, emolumento, compenso e rimborso

spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di

missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

  1. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del

DigitPA, di seguito denominato: “DigitPA” e sulla base di specifiche

convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

  1. La Commissione puo’ avvalersi, nell’ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di

uno o piu’ organismi di consultazione e cooperazione istituiti con

appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  1. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in

relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della

comunicazione, la Commissione puo’ avvalersi, nell’ambito delle

risorse finanziarie assegnate al DigitPA a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti

di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo

le modalita’ definite nei regolamenti di cui all’articolo 87.

Art. 81

Ruolo del DigitPA

  1. Il DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi

forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi,

gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative

preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

  1. Il DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la

progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC

per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

((2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo

5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di

connettivita’, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e

l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori

di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso

strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione

certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione

del processo di pagamento.))

Art. 82

Fornitori del Sistema pubblico di connettivita’

 

  1. Sono istituiti uno o piu’ elenchi di fornitori a livello

nazionale   e   regionale   in attuazione delle finalita’ di cui

all’articolo 77.

  1. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei

regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di

competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,

esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al

presente decreto, e tenuti rispettivamente dal ((DigitPA)) a livello

nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I

fornitori   in   possesso dei suddetti requisiti sono denominati

fornitori qualificati SPC.

  1. I servizi per i quali e’ istituito un elenco, ai sensi del comma

1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che

abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o

regionale.

  1. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e’

necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

  1. a)   disponibilita’ di adeguate infrastrutture e servizi di

comunicazioni elettroniche;

  1. b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione

ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

  1. c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
  2. d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,

anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi

qualificati.

  1. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita’ dovranno

inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

  1. a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di

esercizio dell’attivita’;

  1. b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella

gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche

sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83

Contratti quadro

 

  1. Al fine della realizzazione del SPC, il ((DigitPA)) a livello

nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per

soddisfare   esigenze di coordinamento, qualificata competenza e

indipendenza di giudizio, nonche’ per garantire la fruizione, da

parte   delle   pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di

disponibilita’ dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali

proposte dal miglior offerente, nonche’ una maggiore affidabilita’

complessiva del sistema, promuovendo, altresi’, lo sviluppo della

concorrenza e assicurando la presenza di piu’ fornitori qualificati,

stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per

la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in

materia, uno o piu’ contratti-quadro con piu’ fornitori per i servizi

di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre

con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

  1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti

esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu’ fornitori di cui al

comma 1, individuati dal ((DigitPA)). Gli atti esecutivi non sono

soggetti al parere del ((DigitPA)) e, ove previsto, del Consiglio di

Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato

art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno

facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 84

Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

 

  1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria

della pubblica amministrazione, presentano al ((DigitPA)) , secondo

le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC,

da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo

contratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, termine di

cessazione dell’operativita’ della Rete unitaria della pubblica

amministrazione.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni

riferimento   normativo   alla   Rete   unitaria   della   pubblica

amministrazione si intende effettuato al SPC.

SEZIONE III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del ((DigitPA))

Art. 85

(( Collegamenti operanti per il tramite della

       Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))

 

(( 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza

di connettivita’ verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi

offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,

interconnessa al SPC.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono

di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete

internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo

2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.

  1. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo

1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi

incluse le autorita’ amministrative indipendenti, possono aderire

alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. ))

Art. 86

Compiti e oneri del ((DigitPA))

 

  1. Il ((DigitPA)) cura la progettazione, la realizzazione, la

gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche

amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad

evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la

stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita’ analoghe a

quelle di cui all’articolo 83.

  1. Il ((DigitPA)), al fine di favorire una rapida realizzazione del

SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di

approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1,

sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle

risorse gia’ previste nel bilancio dello Stato.

  1. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle

infrastrutture   condivise   sono   a   carico   dei   fornitori

proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una

quota di tali costi e’ a carico delle pubbliche amministrazioni

relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la

relativa   ripartizione   tra le amministrazioni sono determinati

annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il

pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto

previsto dal comma 5.

  1. Il  ((DigitPA)) sostiene tutti gli oneri derivanti dai

collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui

all’articolo   85,   comma 1, per i primi due anni di vigenza

contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto

quadro di cui all’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e’

a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente

ai servizi acquisiti.

  1. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo

1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che

aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,

ai sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi

ai servizi che utilizzano.

Art. 87

(( Regolamenti ))

 

(( 1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, con uno o piu’ decreti sulla proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per

l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la

funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

adottati regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento

dei   consulenti   di   cui all’articolo 80, comma 7, e per la

determinazione   dei livelli minimi dei requisiti richiesti per

l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui

all’articolo 82. ))

((Capo IX))
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 88

Norme transitorie per la firma digitale

 

  1. I   documenti   sottoscritti con firma digitale basata su

certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico

gia’   tenuto   dall’Autorita’   per   l’informatica nella pubblica

amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma

digitale   basata   su   certificati   rilasciati   da certificatori

accreditati.((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 89

Aggiornamenti

 

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni

atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi

interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino

siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione

delle disposizioni contenute nel presente codice.((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 90

Oneri finanziari

 

  1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito

delle risorse previste a legislazione vigente.((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 91

Abrogazioni

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono

abrogati:

  1. a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
  2. b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),

cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,

ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;

26;   27;   27-bis;   28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;

29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,

5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 (Testo A);

  1.  c) l’articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27

dicembre 2002, n. 289;

  1. d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
  2. 3;

; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.

229.

  1. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,

commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si

intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.

443 (Testo B).

  1. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),

z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);

6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;

27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;

29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono

riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 444 (Testo C).

((3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

e’ abrogato.

3-ter.   Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e’

abrogato.))((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX” e conseguentemente la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 92

Entrata in vigore del codice

 

  1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a

decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE

DISPOSIZIONI   LEGISLATIVE   E   REGOLAMENTARI   IN   MATERIA   DI

DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

 

=====================================================================

Articolato del codice      |     Riferimento previgente

Articolo 1                       |

(Definizioni)                     |

=====================================================================

comma 1, lettera a)               |==

———————————————————————

” lettera b)                     |==

———————————————————————

” lettera c)                     |==

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera bb),

” lettera d)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera t),

” lettera e)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera aa),

” lettera f)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera u),

” lettera g)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 22, comma 1, lettera c),

” lettera h)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 22, comma 1, lettera d),

” lettera i)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

” lettera l)                     |==

———————————————————————

” lettera m)                     |==

———————————————————————

” lettera n)                     |==

———————————————————————

” lettera o)                     |==

———————————————————————

” lettera p)                     |==

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera b),

” lettera q)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera n),

” lettera r)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera ee),

” lettera s)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera cc),

” lettera t)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Art. 1, comma 1, lettera q),

” lettera u)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

” lettera v)                     |==

———————————————————————

|Art. 22, comma 1, lettera h),

” lettera z)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 2                        |

(Finalita’ e ambito di           |

applicazione)                     |==

———————————————————————

Articolo 3                       |

(Diritto all’uso delle tecnologie)|==

———————————————————————

Articolo 4                       |

(Partecipazione al procedimento   |

amministrativo informatico)       |==

———————————————————————

Articolo 5                        |

(Effettuazione dei pagamenti con |

modalita’ – informatiche)         |==

———————————————————————

Articolo 6                       |

(Utilizzo della posta elettronica |

certificata)                      |==

———————————————————————

Articolo 7                       |

(Qualita’ dei servizi resi e     |

soddisfazione dell’utenza)       |==

———————————————————————

Articolo 8                       |

(Alfabetizzazione informatica dei |

cittadini)                       |==

———————————————————————

Articolo 9                       |

(Partecipazione democratica       |

elettronica)                     |==

———————————————————————

Articolo 10                       |

(Sportelli per le attivita’       |

produttive)                       |==

———————————————————————

Articolo 11                       |

(Registro informatico degli       |

adempimenti) amministrativi per le|

imprese)                         |==

———————————————————————

Articolo 12                       |

(Norme generali per l’uso delle   |

tecnologie dell’informazione e   |

delle comunicazioni nell’azione   |

amministrativa)                   |==

———————————————————————

Articolo 13                       |

(Formazione informatica dei       |

dipendenti pubblici)             |==

———————————————————————

Articolo 14                       |

(Rapporti tra Stato, Regioni e   |

autonomie locali)                 |==

———————————————————————

Articolo 15                       |

(Digitalizzazione e               |

riorganizzazione)                 |==

———————————————————————

Articolo 16                       |

(Competenze del Presidente del   |

Consiglio dei Ministri in materia |

di innovazione tecnologica)       |==

———————————————————————

Articolo 17                      |

(Strutture per l’organizzazione, |

l’innovazione e le tecnologie)   |

———————————————————————

|Art. 26, comma 2, lettera a),

comma 1, lettera a)               |legge 27 dicembre 2002, n. 289

———————————————————————

|Art. 26, comma 2, lettera e),

” lettera b)                     |legge 27 dicembre 2002, n. 289

———————————————————————

|Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio

” lettera c)                     |2003, n. 3

———————————————————————

|Art. 26, comma 2, lettera h),

” lettera d)                     |legge 27 dicembre 2002, n. 289

———————————————————————

” lettera e)                     |==

———————————————————————

comma 1 bis                       |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                          |==

———————————————————————

Articolo 18                       |

(Conferenza permanente per       |

l’innovazione tecnologica)       |

———————————————————————

Articolo 19                       |

(Banca dati per la legislazione in|

materia di pubblico impiego)     |

———————————————————————

Articolo 20                       |

(Documento informatico)          |==

———————————————————————

|Articolo 8, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

|Articolo 8, comma 2,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 8, comma 3,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 8, comma 4,

comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 21                       |

(Valore probatorio del documento |

informatico sottoscritto)         |

———————————————————————

|Articolo 10, comma 2,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 10, comma 1 e 3,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-quater, comma 1,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 10, comma 5,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 10, comma 6,

comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 22                       |

(Documenti informatici delle     |

pubbliche amministrazioni)       |

———————————————————————

|Articolo 9, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 9, comma 2,

comma 2                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 2 bis                       |==

———————————————————————

comma 3                          |==

———————————————————————

|Articolo 9, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 23                       |

(Copie di atti e documenti       |

informatici)                     |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

|Articolo 20, comma 1,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 2 bis                       |==

———————————————————————

|Articolo 20, comma 2,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 20, comma 3,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 20, comma 3,

comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 20, comma 4,

comma 6                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 20, comma 5,

comma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 24                       |

(Firma digitale)                 |

———————————————————————

|Articolo 23, comma 1,

comma 1                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 23, comma 4,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 23, comma 2,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 23, comma 5,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 25                       |

(Firma autenticata)              |

———————————————————————

|Articolo 24, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 24, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 24, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 24, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 26                       |

(Certificatori)                   |

———————————————————————

|Articolo 26, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 26, comma 2,

comma 2                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 26, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 27                       |

(Certificatori qualificati)       |

———————————————————————

|Articolo 27, comma 1,

comma 1                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 28                       |

(Certificati qualificati)         |

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera a),

comma 1 lettera a)               |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera b),

” lettera b)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera c),

” lettera c)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera d),

” lettera d)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera e),

” lettera e)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera f),

” lettera f)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, c. 1, lettera g),

” lettera g)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27-bis, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

Articolo 29                      |

(Accreditamento)                 |

———————————————————————

|Articolo 28, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28

comma 4                           |dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28, comma 5,

comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28, comma 6,

comma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28, comma 7,

comma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 8                           |==

———————————————————————

Articolo 30                       |

(Responsabilita’ del             |

certificatore)                   |

———————————————————————

|Articolo 28-bis, c. 1, lettera a),

comma 1, lettera a)               |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28-bis, c. 1, lettera b),

” lettera b)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28-bis, c. 1, lettera c),

” lettera c)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

” lettera d)                     |==

———————————————————————

|Articolo 28-bis, c. 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 28-bis, c. 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 31                       |

(Vigilanza sull’attivita’ di     |

certificazione)                   |

———————————————————————

|Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre

comma 1                           |2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 32                       |

(Obblighi del titolare e del     |

certificatore)                   |

———————————————————————

|Articolo 29-bis, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-bis, comma 1,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-bis, comma 2,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

comma 5                           |==

———————————————————————

Articolo 33                       |

(Uso di pseudonimi)               |

———————————————————————

|Articolo 29-ter, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 34                      |

(Norme particolari per le         |

pubbliche amministrazioni e per   |

altri soggetti qualificati)       |

———————————————————————

|Articolo 29-quinquies, c. 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-quinquies, c. 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-quinquies, c. 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

comma 5                           |==

———————————————————————

Articolo 35                      |

(Dispositivi sicuri e procedure   |

per la generazione della firma)   |

———————————————————————

|Articolo 29-sexies, comma 1,

comma 1                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-sexies, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-sexies, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-sexies, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 10, comma 1, decreto

comma 5                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

———————————————————————

|Articolo 10, comma 3, decreto

comma 6                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

———————————————————————

Articolo 36                       |

(Revoca e sospensione dei         |

certificati qualificati)         |

———————————————————————

|Articolo 29-septies, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-septies, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-septies, comma 3,

comma 3                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-septies, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 37                       |

(Cessazione dell’attivita)       |

———————————————————————

|Articolo 29-octies, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-octies, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-octies, comma 3,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 29-octies, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 38                      |

(Pagamenti informatici)           |

———————————————————————

|Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre

comma 1                           |2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 39                       |

(Libri e scritture)               |

———————————————————————

|Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre

comma 1                           |2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 40                       |

(Formazione di documenti         |

informatici)                     |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

Articolo 41                       |

(Procedimento e fascicolo         |

informatico)                     |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 2 bis                       |==

———————————————————————

comma 2 ter                       |==

———————————————————————

comma 2 quater                   |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 42                       |

(Sviluppo dei sistemi informativi |

delle pubbliche amministrazioni) |

———————————————————————

|Articolo 51, comma 3,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 43                       |

(Riproduzione e conservazione dei |

documenti)                       |

———————————————————————

|Articolo 6, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

|Articolo 6, comma 4,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 44                       |

(Requisiti per la conservazione   |

dei documenti informatici)       |

———————————————————————

comma 1, lettera a)               |==

———————————————————————

” lettera b)                     |==

———————————————————————

” lettera c)                     |==

———————————————————————

” lettera d)                     |==

———————————————————————

Articolo 45                       |

(Valore giuridico della           |

trasmissione)                     |LIBRO II

———————————————————————

|Articolo 43, comma 6,

comma 1                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 14, comma 1,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 46                       |

(Dati particolari contenuti nei   |

documenti trasmessi)             |

———————————————————————

comma 1                          |

———————————————————————

Articolo 47                       |

(Trasmissione dei documenti       |

attraverso la posta elettronica   |

nelle pubbliche amministrazioni) |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 48                       |

(Posta elettronica certificata)   |

———————————————————————

comma 1                           |LIBRO II

———————————————————————

|Articolo 14, comma 3,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 14, comma 2,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 49                      |

(Segretezza della corrispondenza |

trasmessa per via telematica)     |

———————————————————————

|Articolo 17, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 17, comma 2,

comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 50                       |

(Disponibilita’ dei dati delle   |

pubbliche amministrazioni)       |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 51                       |

(Sicurezza dei dati)             |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

Articolo 52                       |

(Accesso telematico ai dati e     |

documenti delle pubbliche         |

amministrazioni)                |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

Articolo 53                       |

(Caratteristiche dei siti)       |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 54                       |

(Contenuto dei siti delle         |

pubbliche amministrazioni)       |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 2 bis                       |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                          |==

———————————————————————

comma 4 bis                       |==

———————————————————————

Articolo 55                       |

(Consultazione delle iniziative   |

normative del Governo)           |

———————————————————————

comma 1                           |

———————————————————————

comma 2                          |

———————————————————————

comma 2 bis                       |==

———————————————————————

Articolo 56                       |

(Dati identificativi delle       |

questioni pendenti dinanzi al     |

giudice amministrativo e         |

contabile)                       |

———————————————————————

comma 1                           |

———————————————————————

comma 2                           |

———————————————————————

comma 2 bis                       |

———————————————————————

Articolo 57                       |

(Moduli e, formulari)             |

———————————————————————

|Articolo 9, comma 3,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

Articolo 58                       |

(Modalita’ della fruibilita’ del |

dato)                             |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 59                       |

(Dati territoriali)               |LIBRO II

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

comma 5                          |==

———————————————————————

comma 6                           |==

———————————————————————

comma 7                           |==

———————————————————————

comma 7 bis                       |==

———————————————————————

Articolo 60                       |

(Base di dati di interesse       |

nazionale)                        |LIBRO III

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

Articolo 61                       |

(Delocalizzazione dei registri   |

informatici)                     |LIBRO II

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

Articolo 62                       |

(Indice nazionale delle anagrafi) |LIBRO II

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

Articolo 63                       |

(Organizzazione e finalita’ dei   |

servizi in rete)                 |

———————————————————————

comma 1                          |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 64                       |

(Modalita’ di accesso ai servizi |

erogati in rete dalle pubbliche   |

amministrazioni)                 |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

|Articolo 12, decreto legislativo

comma 3                           |n. 10/2002

———————————————————————

Articolo 65                       |

(Istanze e dichiarazioni         |

presentate alle pubbliche         |

amministrazioni per via           |

telematica)                       |

———————————————————————

|Articolo 38, comma 2, lettera a),

comma 1 lettera a)               |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 38, comma 2, lettera b),

” lettera b)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 38, comma 4,

” lettera c)                     |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

comma 2                          |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

Articolo 66                       |

(Carta d’identita’ elettronica e |

carta nazionale dei servizi       |

———————————————————————

|Articolo 36, comma 1,

comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 27, comma 8, lettera b),

comma 2                          |L. 16 gennaio 2003, n. 3

———————————————————————

|Articolo 36, comma 2,

comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 36, comma 3,

comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 36, comma 4,

comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 36, comma 5,

comma 6                          |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

|Articolo 36, comma 6,

comma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

———————————————————————

Articolo 67                       |

(Modalita’ di sviluppo ed         |

acquisizione)                     |

———————————————————————

comma 1                          |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

Articolo 68                       |

(Analisi comparativa delle       |

soluzioni)                       |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

Articolo 69                       |

(Riuso dei programmi informatici) |

———————————————————————

|Articolo 25, comma 1,

comma 1                           |L. 24 novembre 2000, n. 340

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

comma 3                           |==

———————————————————————

comma 4                           |==

———————————————————————

Articolo 70                       |

(Banca dati dei programmi         |

informatici riutilizzabili)       |

———————————————————————

comma 1                           |==

———————————————————————

comma 2                           |==

———————————————————————

Articolo 71                       |

(Regole tecniche)                 |

———————————————————————

comma 1                           |Articolo 8, comma 2, LIBRO II

———————————————————————

|Articolo 16, comma 1,

comma 1 bis                      |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

comma 1 ter                       |==

———————————————————————

comma 2                          |==

———————————————————————

Articolo 72                       |

(Definizioni relative al sistema |Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio

pubblico di connettivita)         |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 11, comma 1,

|D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10

|Articolo 1, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 73                       |Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio

(Sistema pubblico di connettivita)|2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 2, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 2, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 2, comma 3,

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 74                       |

(Rete internazionale delle       |Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio

pubbliche amministrazioni)       |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 3, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 75                       |

(Partecipazione al Sistema       |Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio

pubblico di connettivita)         |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 4, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 4, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 4, comma 3,

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 76                       |

(Scambio di documenti informatici |

nell’ambito del sistema pubblico |Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio

di connettivita)                 |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 5, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 77                       |

(Finalita’ del Sistema pubblico di|Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio

connettivita)                     |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 6, comma 1,

comma 1                          |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 78                       |

(Compiti delle pubbliche         |

amministrazioni nel sistema       |Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio

pubblico di connettivita)         |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 7, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 7, comma 2,

Comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 79                      |

(Commissione di coordinamento del |Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio

Sistema pubblico di connettivita) |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 8, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 8, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 8, comma 3,

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 80                       |

(Composizione della Commissione di|

coordinamento del Sistema pubblico|Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio

di connettivita)                 |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 3,

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 4,

comma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 5,

comma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 6,

comma 6                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 9, comma 7,

comma 7                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 81                       |Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio

(Ruolo del ((DigitPA)) )         |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 10, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 10, comma 2,

comma 2                          |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 82                       |

(Fornitori del Sistema pubblico di|Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio

connettivita)                    |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 11, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 11, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 11, comma 3

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 11, comma 4,

comma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 11, comma 5,

comma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 83                       |Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio

(Contratti quadro)               |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 12, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 12, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 84                       |

(Migrazione della Rete unitaria   |Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio

della pubblica amministrazione)   |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 13, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 13, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 85                       |

(Collegamenti operanti per il     |

tramite della rete internazionale |Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio

delle pubbliche amministrazioni) |2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 14, comma 1,

comma 1                          |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 14, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 14, comma 3,

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 86                       |

(Compiti ed oneri del ((DigitPA)))|

———————————————————————

|Art. 15, comma 1,

comma 1                           |DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 18, comma 1,

comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 18, comma 2,

comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 18, comma 3,

comma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

|Articolo 18, comma 4,

comma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 87                       |

(Regolamenti)                     |

———————————————————————

|Articolo 17, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

———————————————————————

Articolo 88                       |

(Norme transitorie per la firma   |

digitale)                        |

———————————————————————

|Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005,

comma 1                           |n. 82

———————————————————————

Articolo 89                       |

(Aggiornamenti)                   |

———————————————————————

|Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005,

comma 1                           |n. 82

———————————————————————

Articolo 90                       |

(Oneri finanziari)               |

———————————————————————

|Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005,

comma 1                           |n. 82

———————————————————————

Articolo 91                       |

(Abrogazioni)                     |

———————————————————————

|Articolo 75, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

———————————————————————

|Articolo 75, comma 2,

comma 2                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

———————————————————————

|Articolo 75, comma 3,

comma 3                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

———————————————————————

|Articolo 32, comma 1, D.Lgs.

|correttivo ed integrativo del

comma 3-bis                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

———————————————————————

|Articolo 32, comma 1, D.Lgs.

|correttivo ed integrativo del

comma 3-ter                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

———————————————————————

Articolo 92                       |

(Entrata in vigore del Codice)   |

———————————————————————

|Articolo 76, comma 1,

comma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

=====================================================================

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 marzo 2005

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Stanca, Ministro per l’innovazione e le

tecnologie

Baccini,   Ministro   per la funzione

pubblica

Siniscalco, Ministro del-l’economia e

delle finanze

Pisanu, Ministro dell’interno

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano,   Ministro   delle   attivita’

produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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