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11 Lug, 16

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)

Vigente al: 19-1-2016

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Capo I

Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’

nella pubblica amministrazione ed in particolare l’articolo 1, commi

49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti

legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di

attribuzione di   incarichi   dirigenziali   e   di   incarichi   di

responsabilita’   amministrativa   di   vertice   nelle   pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e

negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico

esercitanti funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni

e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di

servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle

pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione

e gestione, nonche’ a modificare la disciplina vigente in materia di

incompatibilita’ tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi

pubblici elettivi o la titolarita’ di interessi privati che possano

porsi in conflitto con l’esercizio imparziale   delle   funzioni

pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante   disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di

responsabilita’   amministrativa   di   vertice   nelle   pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel

presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e

23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dalle

altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o

in aspettativa.

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
  2. a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ivi comprese le autorita’ amministrative indipendenti;

  1. b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non

territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati,

istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che

conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa

nominati;

  1. c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le

societa’ e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni

amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore

delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di

amministrazioni pubbliche, oppure gli   enti   nei   quali   siano

riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o   dei

componenti degli organi;

  1. d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le

societa’ e gli altri enti di diritto privato, anche privi di

personalita’ giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che

conferisce l’incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell’attivita’ principale che

comportino, anche attraverso il rilascio di   autorizzazioni   o

concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di

controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attivita’ attraverso rapporti convenzionali,

quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di

concessione di beni pubblici;

  1. e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette,

amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento

stabile di attivita’ di consulenza a favore dell’ente;

  1. f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone

che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo

politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali

Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di

cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare,

Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle

regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra

enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti

di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e

locali;

  1. g) per «inconferibilita’»,   la   preclusione,   permanente   o

temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro

che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto

attivita’ professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano

stati componenti di organi di indirizzo politico;

  1. h) per «incompatibilita’», l’obbligo per il soggetto cui viene

conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il

termine perentorio   di   quindici   giorni,   tra   la   permanenza

nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica

amministrazione che conferisce l’incarico,   lo   svolgimento   di

attivita’ professionali ovvero   l’assunzione   della   carica   di

componente di organi di indirizzo politico;

  1. i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di

livello apicale, quali quelli   di   Segretario   generale,   capo

Dipartimento, Direttore generale o posizioni   assimilate   nelle

pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato   in

controllo pubblico, conferiti a   soggetti   interni   o   esterni

all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non

comportano l’esercizio in via esclusiva   delle   competenze   di

amministrazione e gestione;

  1. j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi   di

funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che   comportano

l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e

gestione, nonche’ gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito

degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad

altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui

all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico

ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

  1. k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi   di

funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che   comportano

l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e

gestione, nonche’ gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito

degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non

muniti della qualifica di dirigente pubblico o   comunque   non

dipendenti di pubbliche amministrazioni;

  1. l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti

privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con

deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili,

di altro organo di indirizzo delle attivita’ dell’ente, comunque

denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in

controllo pubblico.

Art. 2

Ambito di applicazioni

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano   agli

incarichi conferiti   nelle   pubbliche   amministrazioni   di   cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche’ negli enti di diritto

privato in controllo pubblico.

  1. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali

di incarichi dirigenziali e’   assimilato   quello   di   funzioni

dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche’ di tali incarichi

a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo

110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II
Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione

Art. 3

Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la

pubblica amministrazione

  1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non

passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del

titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere

attribuiti:

  1. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

statali, regionali e locali;

  1. b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello

nazionale, regionale e locale;

  1. c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello

nazionale, regionale e locale;

  1. d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in

controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

  1. e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio

sanitario nazionale.

  1. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’articolo 3,

comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l’inconferibilita’ di cui

al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta

la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici

ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro

autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione   temporanea,

l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri

casi l’inconferibilita’ degli incarichi ha la durata di 5 anni.

  1. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo

I del titolo II del libro II del codice penale, l’inconferibilita’ ha

carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena

accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia

intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di

procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro

autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione   temporanea,

l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri

casi l’inconferibilita’ ha una durata pari al doppio della pena

inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

  1. Nei casi di cui all’ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le

ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di

ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita’, possono essere

conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio

delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso

escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla

gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi

e forniture, nonche’   alla   concessione   o   all’erogazione   di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che

comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui

l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili

con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a

disposizione del ruolo   senza   incarico   per   il   periodo   di

inconferibilita’ dell’incarico.

  1. La situazione di inconferibilita’ cessa di diritto ove venga

pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di

proscioglimento.

  1. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di

cui ai commi 2 e 3 nei confronti di   un   soggetto   esterno

all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in

controllo pubblico cui e’ stato conferito uno degli incarichi di cui

al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di

lavoro   subordinato   o   di  lavoro   autonomo,   stipulato   con

l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in

controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta

alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la

stessa durata dell’inconferibilita’ stabilita nei commi 2 e 3. Fatto

salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione

l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione

dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

  1. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di

applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e’ equiparata

alla sentenza di condanna.

Capo III
Inconferibilita’ di incarichi a soggetti provenienti da enti di
diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4

Inconferibilita’ di   incarichi   nelle   amministrazioni   statali,

regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto

privato regolati o finanziati

  1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi

e ricoperto cariche in enti di diritto privato o   finanziati

dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico

ovvero abbiano svolto in proprio attivita’ professionali, se queste

sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione

o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

  1. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

statali, regionali e locali;

  1. b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello

nazionale, regionale e locale;

  1. c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle

pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi

allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i

poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

Inconferibilita’ di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie

locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o

finanziati

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano

svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV
Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organi di indirizzo
politico

Art. 6

Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di

livello nazionale

  1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri,

Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario

straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23

agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20

luglio 2004, n. 215.

  1. La vigilanza sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e’

esercitata dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e

dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della

medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7

Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di

livello regionale e locale

  1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti

della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico,

ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del

consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore

ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa

tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione,

oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di

diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero

da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non

possono essere conferiti:

  1. a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
  2. b) gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale;
  3. c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello

regionale;

  1. d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in

controllo pubblico di livello regionale.

  1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti

della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della

forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a

coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o

del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

avente   la   medesima   popolazione,   nella   stessa   regione

dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonche’ a

coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti

di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni

e loro forme associative della stessa regione, non possono essere

conferiti:

  1. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione;

  1. b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di

cui alla lettera a);

  1. c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello

provinciale o comunale;

  1. d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in

controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con

popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa

tra comuni avente la medesima popolazione.

  1. Le inconferibilita’ di cui al presente articolo non si applicano

ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di

diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione

della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8

Inconferibilita’ di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie

locali

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati

candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in

collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano

esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di

Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o

in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale

che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del

servizio sanitario nazionale.

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato

la funzione di parlamentare.

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto

parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero

abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente

di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga

funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del   servizio

sanitario regionale.

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto

parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni

avente la medesima popolazione, il cui territorio e’ compreso nel

territorio della ASL.

Capo V
Incompatibilita’ tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche’
lo svolgimento di attivita’ professionale

Art. 9

Incompatibilita’ tra incarichi e cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati nonche’ tra gli stessi incarichi e le

attivita’ professionali

  1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi

dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,

che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita’ svolte

dagli   enti   di   diritto   privato   regolati   o   finanziati

dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili

con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati

dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico.

  1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli   incarichi

dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,

gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e

amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo

pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte

del soggetto incaricato, di un’attivita’ professionale, se questa e’

regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o

ente che conferisce l’incarico.

Art. 10

Incompatibilita’ tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie

locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati

e lo svolgimento di attivita’ professionali

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una

medesima regione sono incompatibili:

  1. a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

  1. b) con lo svolgimento in proprio, da parte del  soggetto

incaricato, di attivita’ professionale, se questa e’ regolata o

finanziata dal servizio sanitario regionale.

  1. L’incompatibilita’ sussiste altresi’ allorche’ gli incarichi, le

cariche e   le   attivita’   professionali   indicate   nel presente

articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine

entro il secondo grado.

Capo VI
Incompatibilita’ tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
organi di indirizzo politico

Art. 11

Incompatibilita’ tra incarichi amministrativi di vertice e   di

amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli

organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e

locali

  1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente

pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili

con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario

del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.

400, o di parlamentare.

  1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di

livello regionale sono incompatibili:

  1. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

regione che ha conferito l’incarico;

  1. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di

una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione della medesima regione;

  1. c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un

ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

  1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di

una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione nonche’ gli incarichi di amministratore di ente pubblico

di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

  1. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha

conferito l’incarico;

  1. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o

di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,

ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha

conferito l’incarico;

  1. c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti

di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,

nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima

popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

Incompatibilita’ tra incarichi dirigenziali interni e esterni e

cariche   di   componenti   degli   organi   di   indirizzo   nelle

amministrazioni statali, regionali e locali

  1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il

mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente

dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso

ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e

il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente

e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in

controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

  1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono

incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica

di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di

cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di

parlamentare.

  1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

  1. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

regione interessata;

  1. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di

una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione della medesima regione;

  1. c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti

di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

  1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico di livello provinciale o comunale   sono

incompatibili:

  1. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

regione;

  1. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di

una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione

locale che ha conferito l’incarico;

  1. c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti

di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,

nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima

popolazione della stessa regione.

Art. 13

Incompatibilita’ tra incarichi di amministratore di ente di diritto

privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi

di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e

locali

  1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di

diritto privato in controllo pubblico, di   livello   nazionale,

regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente

del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario

di Stato e di commissario straordinario del Governo   di   cui

all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.   400,   o   di

parlamentare.

  1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di

diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono

incompatibili:

  1. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

regione interessata;

  1. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di

una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione della medesima regione;

  1. c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti

di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,

nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima

popolazione della medesima regione.

  1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di

diritto privato in controllo pubblico di livello locale   sono

incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica

di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione.

Art. 14

Incompatibilita’ tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie

locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico

nelle amministrazioni statali, regionali e locali

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende   sanitarie   locali   sono

incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,

Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario

straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23

agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di

diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni

di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario

nazionale o di parlamentare.

  1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una

regione sono incompatibili:

  1. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della

regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale

che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del

servizio sanitario regionale;

  1. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di

una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione della medesima regione;

  1. c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti

di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,

nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima

popolazione della stessa regione.

Capo VII
Vigilanza e sanzioni

Art. 15

Vigilanza   sul   rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di

inconferibilita’ e incompatibilita’ nelle pubbliche amministrazioni

e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

  1. Il responsabile del   piano   anticorruzione   di   ciascuna

amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in

controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche

attraverso   le   disposizioni   del   piano   anticorruzione,   che

nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in

controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente

decreto sulla inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi. A

tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o

l’insorgere delle situazioni di inconferibilita’ o incompatibilita’

di cui al presente decreto.

  1. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle

disposizioni   del   presente   decreto   all’Autorita’   nazionale

anticorruzione, all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato

ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio

2004, n. 215, nonche’ alla Corte dei conti, per l’accertamento di

eventuali responsabilita’ amministrative.

  1. Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di

vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate

le funzioni di responsabile, comunque   motivato, e’   comunicato

all’Autorita’ nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo’

formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia

correlata alle attivita’ svolte dal responsabile in materia di

prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa

efficace.

Art. 16

Vigilanza dell’Autorita’ nazionale anticorruzione

  1. L’Autorita’ nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da

parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli

enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di

cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e

di accertamento di singole fattispecie di   conferimento   degli

incarichi.

  1. L’Autorita’ nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione

((della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica)) o d’ufficio, puo’ sospendere la procedura di

conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento che contiene

osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico,

nonche’ segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di

eventuali responsabilita’ amministrative. L’amministrazione, ente

pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere

al conferimento dell’incarico deve motivare l’atto tenendo conto

delle osservazioni dell’Autorita’.

((3.   L’Autorita’   nazionale   anticorruzione   esprime   pareri

obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti

l’interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro

applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita’ degli

incarichi e di incompatibilita’)).

Art. 17

Nullita’ degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni

del presente decreto

  1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione

delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono

nulli.

Art. 18

Sanzioni

  1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi

dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche

degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita’ i componenti che

erano assenti al momento della votazione, nonche’ i dissenzienti e

gli astenuti.

  1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi

dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di

loro competenza. Il relativo potere e’ esercitato, per i Ministeri

dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici

dall’amministrazione vigilante.

  1. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi

dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri

ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via

sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel

periodo di interdizione degli organi titolari.

  1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova

applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della

legge 5 giugno 2003, n. 131.

  1. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del

presente decreto e’ pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente

che conferisce l’incarico.

Art. 19

Decadenza in caso di incompatibilita’

  1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una

delle situazioni di incompatibilita’ di cui ai capi V e VI comporta

la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto,

di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di

quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del

responsabile di cui all’articolo 15, dell’insorgere della causa di

incompatibilita’.

  1. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in

aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di

incompatibilita’.

Capo VIII
Norme finali e transitorie

Art. 20

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ o

incompatibilita’

  1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta

una dichiarazione sulla insussistenza di una delle   cause   di

inconferibilita’ di cui al presente decreto.

  1. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una

dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di

incompatibilita’ di cui al presente decreto.

  1. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito

della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto

privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

  1. La dichiarazione di cui al comma 1 e’   condizione   per

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

  1. Ferma restando ogni altra responsabilita’, la dichiarazione

mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del

diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la

inconferibilita’ di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto

per un periodo di 5 anni.

Art. 21

Applicazione dell’articolo 53, comma 16-ter,

del decreto legislativo n. 165 del 2001

  1. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma

16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle

pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli

incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni

con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto

privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,

subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla

cessazione dell’incarico.

Art. 22

Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilita’ e

incompatibilita’

  1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione

degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse

disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilita’ e

incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni,

gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

  1. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20

luglio 2004, n. 215.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto

non si applicano agli incarichi presso le societa’ che emettono

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati   e  agli

incarichi presso le loro controllate.

Art. 23

Abrogazioni

  1. Il comma 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e’ abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del   Consiglio   dei

Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

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