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11 Lug, 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Vigente al: 5-1-2016

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo

23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,

  1. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta

del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di esercizio del

diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita’ a

quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

  1. I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti   per

l’esercizio   del   diritto   di   accesso   sono   adottati   dalle

amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14,

comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai

documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della

legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

  1. Il   diritto   di   accesso ai documenti amministrativi e’

esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e

i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita’ di

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,

da   chiunque   abbia un interesse diretto, concreto e attuale,

corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata

al documento al quale e’ richiesto l’accesso.

  1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti

amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e

detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui

all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti

dell’autorita’ competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo

stabilmente. La pubblica amministrazione non e’ tenuta ad elaborare

dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

 

Art. 3.

Notifica ai controinteressati

  1. Fermo   quanto   previsto   dall’articolo 5,   la   pubblica

amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se

individua   soggetti   controinteressati,   di cui all’articolo 22,

comma 1, lettera c), della legge, e’ tenuta a dare comunicazione agli

stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito

tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono

individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di

cui all’articolo 7, comma 2.

  1. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al

comma 1,   i   controinteressati   possono presentare una motivata

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla

richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al

comma 1.

Art. 4.

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

  1. Le disposizioni sulle modalita’ del diritto di accesso di cui al

presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di

interessi diffusi o collettivi.

 

Art. 5.

Accesso informale

  1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti

l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo’ essere

esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,

all’ufficio   dell’amministrazione   competente   a   formare l’atto

conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

  1. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto

della   richiesta   ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano

l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse

connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita’

e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto

interessato.

  1. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita’, e’

accolta   mediante indicazione della pubblicazione contenente le

notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra

modalita’ idonea.

  1. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e’

presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile

del   procedimento   amministrativo   ed   e’   trattata   ai   sensi

dell’articolo 22, comma 5, della legge.

  1. La richiesta di accesso puo’ essere presentata anche per il

tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

  1. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del

documento   richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati,

invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.

 

Art. 6.

Procedimento di accesso formale

  1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della

richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione

del   richiedente,   sulla   sua   identita’,   sui   suoi   poteri

rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle

informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilita’ del

documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione

invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui

l’ufficio rilascia ricevuta.

  1. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da

quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e’ dalla

stessa   immediatamente   trasmessa a quella competente. Di tale

trasmissione e’ data comunicazione all’interessato.

  1. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni

contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.

  1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di

trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge,

decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente

o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal

comma 2.

  1. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione,

entro   dieci   giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo

a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento

ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

  1. Responsabile del procedimento di accesso e’ il dirigente, il

funzionario preposto all’unita’ organizzativa o altro dipendente

addetto all’unita’ competente a formare il documento o a detenerlo

stabilmente.

Art. 7.

Accoglimento della richiesta e modalita’ di accesso

  1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene

l’indicazione   dell’ufficio,   completa   della   sede, presso cui

rivolgersi, nonche’ di un congruo periodo di tempo, comunque non

inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per

ottenerne copia.

  1. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento

comporta anche la facolta’ di accesso agli altri documenti nello

stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte

salve le eccezioni di legge o di regolamento.

  1. L’esame   dei documenti avviene presso l’ufficio indicato

nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla

presenza, ove necessaria, di personale addetto.

  1. I documenti sui quali e’ consentito l’accesso non possono essere

asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque

alterati in qualsiasi modo.

  1. L’esame dei documenti e’ effettuato dal richiedente o da persona

da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona

di cui vanno specificate le generalita’, che devono essere poi

registrate in calce alla richiesta. L’interessato puo’ prendere

appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in

visione.

  1. In ogni   caso,   la   copia dei documenti e’ rilasciata

subordinatamente   al   pagamento   degli importi dovuti ai sensi

dell’articolo 25 della legge secondo le modalita’ determinate dalle

singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie

possono essere autenticate.

Art. 8.

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

  1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1,

comma 2, riguardano in particolare:

  1. a) le modalita’ di compilazione delle richieste di accesso,

preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

  1. b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare

in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare

adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con

la   predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di

consultazione;

  1. c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il

rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta,

fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle

finanze;

  1. d) l’accesso   alle   informazioni   contenute   in   strumenti

informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,

la perdita accidentale, nonche’ la divulgazione non autorizzata. In

tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate

sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante

collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9.

Non accoglimento della richiesta

  1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso

richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del

procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa

vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24

della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non

puo’ essere accolta cosi’ come proposta.

  1. Il differimento dell’accesso e’ disposto ove sia sufficiente per

assicurare   una   temporanea   tutela   agli   interessi   di   cui

all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche

esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei

provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa

compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

  1. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la

durata.

Art. 10.

Disciplina dei casi di esclusione

  1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il

regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonche’

con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del

comma 2 del medesimo articolo 24.

  1. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della

legge e’ esercitato secondo le modalita’ di cui all’articolo 9, comma

2.

Art. 11.

Commissione per l’accesso

  1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di

piena conoscibilita’ dell’azione amministrativa, la Commissione per

l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:

  1. a) esprime pareri per finalita’ di coordinamento dell’attivita’

organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per

garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le

singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2,

della legge, nonche’, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti

all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso;

  1. b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.
  2. Il Governo puo’ acquisire il parere della Commissione per

l’accesso   ai   fini   dell’emanazione   del  regolamento   di cui

all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e

della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di

accesso.

  1. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti

concernenti la   disciplina   del   diritto   di accesso previsti

dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di

cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla

Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva

modificazione.

Art. 12.

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso

  1. Il ricorso   alla   Commissione   per   l’accesso   da   parte

dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso

ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il

ricorso del controinteressato   avverso   le   determinazioni   che

consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso

di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

— Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso

puo’ essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel

rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

  1. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le

modalita’ di cui all’articolo 3, e’ presentato nel termine di trenta

giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla

formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel

termine   di   quindici   giorni   dall’avvenuta   comunicazione   i

controinteressati possono presentare alla Commissione   le   loro

controdeduzioni.

  1. Il ricorso contiene:
  2. a) le generalita’ del ricorrente;
  3. b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;
  4. c) la sommaria esposizione dei fatti;
  5. d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire,

anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni   della

Commissione.

  1. Al ricorso sono allegati:
  2. a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di

silenzio rigetto;

  1. b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con

avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove

individuati gia’ in sede di presentazione della richiesta di accesso.

  1. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non

gia’ individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il

ricorso.

  1. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). Le deliberazioni

sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia

entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del

termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si

intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del

Garante per la protezione dei dati personali il termine e’ prorogato

di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si

intende respinto.

  1. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
  2. a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
  3. b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non

legittimato o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo

22, comma 1, lettera b), della legge;

  1. c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui

al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

  1. d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
  2. La decisione di irricevibilita’ o di inammissibilita’ del

ricorso non preclude la facolta’ di riproporre la richiesta d’accesso

e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove

determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il

documento.

  1. La decisione della Commissione e’ comunicata alle parti e al

soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso

termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto

che ha adottato il provvedimento impugnato puo’ emanare l’eventuale

provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma

4, della legge.

  1. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto

compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo

25, comma 4, della legge.

Art. 13.

Accesso per via telematica

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1,

lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa

essere esercitato anche in via telematica. Le modalita’ di invio

delle   domande   e le relative sottoscrizioni sono disciplinate

dall’articolo 38   del   decreto   del Presidente della Repubblica

28 dicembre   2000,   n.   445, e successive modificazioni, dagli

articoli 4   e   5   del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e successive modificazioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

  1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal

comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai

soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da

tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente

regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da

tale data. Il diritto di accesso non puo’ essere negato o differito,

se non nei casi previsti dalla legge, nonche’ in via transitoria in

quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base

ad esso.

  1. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1,

comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto

non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il

diritto   all’accesso   che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,

lettera m),   della   Costituzione   e   secondo   quanto   previsto

dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali

adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i

rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della

sua entrata in vigore, ferma restando la potesta’ di adottare,

nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e

misure   organizzative   necessarie   per garantire nei rispettivi

territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare

ulteriori livelli di tutela.

  1. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso

sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 15.

Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono

abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresi’

abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore

del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.

  1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006

Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147

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