NEWS

28 Feb, 22

Gruppo di imprese e licenziamento collettivo: l’approfondimento firmato dalle avvocate Domenica Lenato e Valeria Nocera

Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 24/01/2022), n.2014 – 2015; Pres. Doronzo – Est. De Marinis

Gruppo di imprese – unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – esclusione onere a carico del dipendente di allegazione e prova di utilizzo promiscuo – licenziamento collettivo esteso all’intero complesso aziendale

Avv.ta Domenica Lenato

Nel solco dell’ormai consolidata giurisprudenza si inseriscono le sentenze gemelle del 24 gennaio 2022, nn. 2014 e 2015, con le quali la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale “la compenetrazione tra strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario e rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore”.

Avv.ta Valeria Nocera

Secondo il Supremo Collegio l’accertamento di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro “esclude che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal dipendente”, la cui attività dovrà ritenersi effettuata nell’interesse – indifferenziato – delle società che costituiscono un unico soggetto datoriale in ragione della integrazione strutturale, organizzati ed amministrativa.

Il principio espresso con la pronuncia in commento trae origine dal licenziamento collettivo intimato da una compagnia aerea, la Meridiana Fly S.p.A., esclusivamente in danno dei lavoratori ad essa in forze e non – come poi affermerà la Corte – in danno di tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale generato dalla integrazione tra Meridiana Fly S.p.A. ed altra compagnia aerea, la Air Italy S.p.A., entrambe riconducibili al Gruppo Alisarda S.p.A.

Nel caso esaminato, i criteri attraverso i quali la Corte di merito è pervenuta alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale sono coerenti con le indicazioni già fornite dal giudice di legittimità, secondo cui l’esistenza di un unico centro di imputazione è configurabile in presenza di precisi requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (cfr. Cass., sez. lav., n. 19023/2017; n. 26346/2016; n. 3482/2013).

Il Supremo Collegio ha chiarito, poi, che, l’accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale, “esclude in radice la configurabilità di un onere a carico del dipendente di allegazione e prova di un utilizzo promiscuo della prestazione da parte di entrambe le società”; tanto, in ossequio al principio di effettività, che he permea il diritto del lavoro.

Il principio affermato è conseguenza della accertata totale integrazione tra le attività di Meridiana Fly S.p.A. e Air Italy S.p.A. che non consente di distinguere nell’ambito dell’attività prestata dal lavoratore quanto riferibile all’una o all’altra società, nonché dalla assoluta irrilevanza, ai fini della configurazione di un’impresa unitaria, di “titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro”.

Sulla scorta delle predette argomentazioni, la Suprema Corte individua quale conseguenza inevitabile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale “la necessità che la procedura collettiva attivata da Meridiana Fly coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche a Air Italy, cioè tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due società, come viceversa non è avvenuto”.

In virtù dei principi sanciti nelle sentenze oggetto di approfondimento, il Supremo Collegio ha confermato la illegittimità del licenziamento collettivo intimato in danno, esclusivamente, dei lavoratori in forza a Meridiana Fly S.p.A., affermando che la verifica degli esuberi andava effettuata “tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a.“.

Avv.te Domenica Lenato, Valeria Nocera

TORNA ALLE NEWS

RICERCA

ARCHIVIO NEWS