Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto
Scarica il documento in formato .pdf
Sommario
I. AMBITO DI APPLICAZIONE ……………………………………………………………………………………………… 2
II. PROFILI GENERALI …………………………………………………………………………………………………………… 2
1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento ………………. 2
2. Incompatibilità ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
III. FUNZIONI ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo ………………………………………………………… 3
4. Funzioni e compiti in fase di esecuzione ……………………………………………………………………………………….. 4
5. Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto ………………………………………………………………. 8
6. Il controllo amministrativo-contabile ……………………………………………………………………………………………. 9 2
I. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti linee guida si applicano ai contratti di appalto e, per quanto compatibili, anche ai contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e alle ipotesi di affidamento a contraente generale ai sensi degli artt. 164 e 179 del Codice. Non rientrano nell’ambito di applicazione gli appalti nel settore dei beni culturali ai sensi dell’art. 147, comma 1, del Codice.
II. PROFILI GENERALI
1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento
1.1. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:
a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, comma 8, del Codice.
1.2. Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
1.3. Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio all’impresa affidataria che secondo il Direttore dell’Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso Direttore dell’Esecuzione deve comunicare per iscritto al Rup le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il Direttore dell’Esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
2. Incompatibilità
2.1 Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi (art. 42, comma 4, del Codice)e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
3
a) al Direttore dell’Esecuzione è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria;
b) il Direttore dell’Esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;
c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere previste nei bandi di gara relativi all’affidamento delle attività di direzione dell’esecuzione del contratto ai fini dell’assunzione del relativo impegno contrattuale.
III. FUNZIONI
3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
3.1 Il Direttore dell’Esecuzione impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al Rup.
3.1.1 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, secondo le modalità di cui al par. 6 delle presenti linee guida, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3.1.2 La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comuncazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Le comunicazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, avvengono con le modalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.
3.2 Il Direttore dell’Esecuzione redige:
a) i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione), che devono essere inviati al Rup entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;
b) le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’impresa affidataria, di cui al combinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice).
3.3 Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al Rup, che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria.
4
4. Funzioni e compiti in fase di esecuzione
4.1 L’attività di controllo
4.1.1 Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
4.1.2 Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell’art. 1375 codice civile.
4.1.3 In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
4.1.4 A tal fine, nel contratto sottoscritto tra le parti devono essere dettagliatamente indicati:
a) le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura;
b) i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa e relativi criteri di misurazione;
c) le penali per eventuali inadempimenti;
d) i casi di sospensione, risoluzione o recesso dal contratto e quelli relativi a eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso dal contratto o per la corresponsione dei premi;
e) i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’eventuale ricorso al subappalto, specificando per quale parte della prestazione.
4.1.5 Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del Rup delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.
4.1.6 Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell’Esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice.
5
4.2 Avvio dell’esecuzione del contratto
4.2.1 Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del Rup, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati: 1) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività, 2) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
4.2.2 Il Direttore dell’Esecuzione può disporre l’esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell’Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.
4.2.3 Il Direttore dell’Esecuzione provvede all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire.
4.3 Verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore
4.3.1 Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell’Esecuzione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice;
e) provvede alla segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
4.3.2 In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.
4.4 Contestazioni e riserve
4.4.1 Il Direttore dell’Esecuzione comunica al Rup le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in
6
presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.
4.4.2 Il Direttore dell’esecuzione dà immediata comunicazione al Rup delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
4.5 Gestione delle varianti
4.5.1 Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell’Esecutore fornisce al Rup l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106.
4.5.2 Il Direttore dell’Esecuzione propone al Rup le modifichenonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice. Il Direttore dell’Esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
4.5.3 In caso di variazioni contrattuali non disposte dal Direttore dell’Esecuzione, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico della stessa.
4.5.4 Con riferimento alle varianti entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, comma 12, del Codice, l’impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del Codice.
4.5.5 Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti dall’art. 106 del Codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il Rup deve comunicare all’impresa affidataria. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l’impresa deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del
7
Rup si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
4.5.6 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fisasto il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4.5.7 Il Direttore dell’Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al Rup.
4.6 Sospensione del rapporto contrattuale
4.6.1 L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell’appalto e il Direttore dell’Esecuzione vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate: 1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al Rup.
4.6.2 Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del Codice.
4.6.3 Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107.
4.6.4 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione lo comunica al Rup affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal Rup, il Direttore dell’Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa
8
dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup. Il Direttore dell’Esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
4.7 Gestione dei sinistri
4.7.1 Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell’Esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al Rup. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
4.7.2 L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dell’Esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dell’Esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
5. Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto
5.1 Il Direttore dell’Esecuzione – a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni – effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
5.2 Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all’art. 102, comma 6, del Codice, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, il Direttore dell’Esecuzione collabora con il Rup, ai fini della trasmissione della seguente documentazione al soggetto incaricato dalla stazione appaltante della predetta verifica:
9
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
5.2.1 La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto e conclusa entro il termine ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse, purchè tale termine sia stato espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Il contratto disciplina le cause e le relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione dell’attività di verifica di conformità.
5.2.2 All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Rup per gli adempimenti di competenza.
5.2.3 Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che ne impongano l’effettuazione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto.
5.2.4 L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
5.2.5 All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l’accettazione all’impresa affidataria, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al Rup sulle eventuali contestazioni dell’impresa, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
5.3 Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati nel decreto di cui all’art. 102, comma 8, del Codice, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Rup, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni.
6. Il controllo amministrativo-contabile
6.1 Durante l’esecuzione del contratto il Direttore dell’Esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’impresa affidataria contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002, al fine
10
di procedere con i pagamenti all’impresa affidataria il Direttore dell’Esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’impresa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento si applica quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002.
6.2 La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
1
Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto
Sommario
I. AMBITO DI APPLICAZIONE ……………………………………………………………………………………………… 2
II. PROFILI GENERALI …………………………………………………………………………………………………………… 2
1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento ………………. 2
2. Incompatibilità ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
III. FUNZIONI ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo ………………………………………………………… 3
4. Funzioni e compiti in fase di esecuzione ……………………………………………………………………………………….. 4
5. Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto ………………………………………………………………. 8
6. Il controllo amministrativo-contabile ……………………………………………………………………………………………. 9 2
I. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti linee guida si applicano ai contratti di appalto e, per quanto compatibili, anche ai contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e alle ipotesi di affidamento a contraente generale ai sensi degli artt. 164 e 179 del Codice. Non rientrano nell’ambito di applicazione gli appalti nel settore dei beni culturali ai sensi dell’art. 147, comma 1, del Codice.
II. PROFILI GENERALI
1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento
1.1. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:
a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, comma 8, del Codice.
1.2. Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
1.3. Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio all’impresa affidataria che secondo il Direttore dell’Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso Direttore dell’Esecuzione deve comunicare per iscritto al Rup le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il Direttore dell’Esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
2. Incompatibilità
2.1 Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi (art. 42, comma 4, del Codice)e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
3
a) al Direttore dell’Esecuzione è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria;
b) il Direttore dell’Esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;
c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere previste nei bandi di gara relativi all’affidamento delle attività di direzione dell’esecuzione del contratto ai fini dell’assunzione del relativo impegno contrattuale.
III. FUNZIONI
3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
3.1 Il Direttore dell’Esecuzione impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al Rup.
3.1.1 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, secondo le modalità di cui al par. 6 delle presenti linee guida, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3.1.2 La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comuncazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Le comunicazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, avvengono con le modalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.
3.2 Il Direttore dell’Esecuzione redige:
a) i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione), che devono essere inviati al Rup entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;
b) le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’impresa affidataria, di cui al combinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice).
3.3 Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al Rup, che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria.
4
4. Funzioni e compiti in fase di esecuzione
4.1 L’attività di controllo
4.1.1 Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
4.1.2 Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell’art. 1375 codice civile.
4.1.3 In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
4.1.4 A tal fine, nel contratto sottoscritto tra le parti devono essere dettagliatamente indicati:
a) le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura;
b) i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa e relativi criteri di misurazione;
c) le penali per eventuali inadempimenti;
d) i casi di sospensione, risoluzione o recesso dal contratto e quelli relativi a eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso dal contratto o per la corresponsione dei premi;
e) i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’eventuale ricorso al subappalto, specificando per quale parte della prestazione.
4.1.5 Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del Rup delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.
4.1.6 Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell’Esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice.
5
4.2 Avvio dell’esecuzione del contratto
4.2.1 Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del Rup, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati: 1) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività, 2) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
4.2.2 Il Direttore dell’Esecuzione può disporre l’esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell’Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.
4.2.3 Il Direttore dell’Esecuzione provvede all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire.
4.3 Verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore
4.3.1 Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell’Esecuzione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice;
e) provvede alla segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
4.3.2 In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.
4.4 Contestazioni e riserve
4.4.1 Il Direttore dell’Esecuzione comunica al Rup le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in
6
presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.
4.4.2 Il Direttore dell’esecuzione dà immediata comunicazione al Rup delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
4.5 Gestione delle varianti
4.5.1 Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell’Esecutore fornisce al Rup l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106.
4.5.2 Il Direttore dell’Esecuzione propone al Rup le modifichenonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice. Il Direttore dell’Esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
4.5.3 In caso di variazioni contrattuali non disposte dal Direttore dell’Esecuzione, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico della stessa.
4.5.4 Con riferimento alle varianti entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, comma 12, del Codice, l’impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del Codice.
4.5.5 Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti dall’art. 106 del Codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il Rup deve comunicare all’impresa affidataria. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l’impresa deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del
7
Rup si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
4.5.6 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fisasto il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4.5.7 Il Direttore dell’Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al Rup.
4.6 Sospensione del rapporto contrattuale
4.6.1 L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell’appalto e il Direttore dell’Esecuzione vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate: 1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al Rup.
4.6.2 Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del Codice.
4.6.3 Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107.
4.6.4 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione lo comunica al Rup affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal Rup, il Direttore dell’Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa
8
dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup. Il Direttore dell’Esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
4.7 Gestione dei sinistri
4.7.1 Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell’Esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al Rup. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
4.7.2 L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dell’Esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dell’Esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
5. Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto
5.1 Il Direttore dell’Esecuzione – a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni – effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
5.2 Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all’art. 102, comma 6, del Codice, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, il Direttore dell’Esecuzione collabora con il Rup, ai fini della trasmissione della seguente documentazione al soggetto incaricato dalla stazione appaltante della predetta verifica:
9
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
5.2.1 La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto e conclusa entro il termine ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse, purchè tale termine sia stato espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Il contratto disciplina le cause e le relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione dell’attività di verifica di conformità.
5.2.2 All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Rup per gli adempimenti di competenza.
5.2.3 Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che ne impongano l’effettuazione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto.
5.2.4 L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
5.2.5 All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l’accettazione all’impresa affidataria, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al Rup sulle eventuali contestazioni dell’impresa, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
5.3 Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati nel decreto di cui all’art. 102, comma 8, del Codice, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Rup, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni.
6. Il controllo amministrativo-contabile
6.1 Durante l’esecuzione del contratto il Direttore dell’Esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’impresa affidataria contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002, al fine
10
di procedere con i pagamenti all’impresa affidataria il Direttore dell’Esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’impresa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento si applica quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002.
6.2 La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.