Il 25 settembre 2023, Michela Labriola su Norme e Tributi Plus
Una delle maggiori vexatae quaestiones che continuano a far discutere i sostenitori del futuro prossimo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e quelli, di matrice minorilista, difensori della imprescindibilità della presenza di un giudice specializzato a tutela del minore – con la conseguente necessità della distinzione di funzioni tra il tribunale per i minorenni e quello ordinario – è senz’altro da annoverarsi il ruolo processuale dei giudici onorari .
Nella stesura definitiva della riforma l’art. 473-bis.1 del Codice di procedura civile , nell’introdurre le nuove prassi, prevede che “Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio. Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell’ascolto del minore, dell’assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore”.
Questa scelta normativa è la conseguenza di un passato di frequenti doglianze dei difensori delle parti nei giudizi minorili sulla scarsa competenza del giudice onorario che tratta personalmente le fasi istruttorie in solitudine , con successiva ratifica del giudice togato delegato dal collegio.
Con la modifica dell’art. 111 cost., intervenuta con L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2. (sul c.d. giusto processo ), all’inizio di questo secolo è apparso impensabile l’utilizzo discrezionale, rigorosamente ufficioso e lacunoso sotto il profilo del contraddittorio, motivato dalla indisponibilità dei diritti dei minori di età, dei giudici minorili, il cui lavoro si svolge ancora con l’ausilio costante e massivo dei giudici onorari e dei servizi sociali.
Benché non si possa sottovalutare, quando si accerta l’adeguatezza genitoriale , l’apporto significativo di altri saperi che contribuiscono ad affiancare le competenze strettamente giuridiche del magistrato minorile, cionondimeno, è importante evidenziare la presenza di una prassi ricorrente in base alla quale, a causa del carico eccessivo e della carenza di organico, spesso, ai giudici onorari è stata attribuita una vera e propria autonoma attività istruttoria, con tutte le funzioni proprie della fase probatoria del processo.
Così l’ascolto del minore, l’assunzione di eventuali testimoni o informatori sono stati rimessi alla lettura, non sempre fedele al principio del contraddittorio e non sempre sistematica, di un esperto di altre materie , quali la psicologia, la sociologia e la pedagogia. Questa pratica, purtroppo, ha contribuito ad alimentare i dubbi sull’equilibrio di alcuni provvedimenti dei tribunali per i minorenni.
Non si sottovaluti che la fase iniziale delle indagini sui nuclei familiari è delegata, quasi esclusivamente, ai servizi territoriali – in misura molto ridotta ai CTU – pertanto, il giudice è destinatario di una relazione che, sino ad ora, conteneva spesso anche valutazioni, indicazioni e suggerimenti di intervento sulla famiglia, cui il magistrato doveva prestar fede investendo, comunque, il prosieguo dell’attività istruttoria, come già evidenziato, ai giudici onorari.
Ci si trova come difensori, talvolta, a dover insistere con il giudice onorario per ottenere il perfezionamento di un contraddittorio negato, per esempio nei casi in cui il G.O. esclude la facoltà del difensore dei genitori di presenziare nel corso dell’audizione dei servizi sociali, di un informatore o della controparte e nei casi in cui consente il deposito un documento senza prevedere un termine alla parte avversa per la lettura dello stesso.
Così come, talvolta, è apparsa disallineata la interlocuzione tra i difensori e il giudice onorario su aspetti di natura prettamente giuridica nel corso dell’istruttoria, a titolo esemplificativo vi sono delle richieste di parte immediatamente rigettate, senza controllo del collegio.
La riforma del Codice di procedura civile ha esplicitamente escluso, quindi, la possibilità per il giudice onorario di sostituirsi alle funzioni proprie del giudice togato, soprattutto all’ascolto del minore, così consentendo il passaggio graduale verso l’istituzione del tribunale unico delle persone, dei minori e delle famiglie.
Questa modifica doveva andare a regime a partire dal 30 giugno di quest’anno ma, evidentemente, ha trovato impreparati i giudici nella gestione diretta dei giudizi minorili, sicuramente per questioni di tempo e di carenza di organico.
Non è stata scevra di conseguenze la necessità di riversare i fascicoli “cartacei”, ancora presenti presso i T.M. di tutta Italia, all’interno del processo civile telematico (PCT) già in uso in tutti gli altri procedimenti. Quindi, l’adeguamento e l’informatizzazione, almeno nei primi momenti, ha creato disfunzioni e caos e ciò ha contribuito al conseguente rallentamento dei processi.
È, comunque, necessario attendere un altro po’ prima di valutare l’incidenza quantitativa, con eventuale calo delle procedure, del passaggio dei giudizi dal tribunale per i minorenni a quello ordinario dopo il cambiamento apportato al sistema dall’art. 38 disp. att. c.c.
Nell’approssimarsi del termine del 30 giugno stabilito dalla legge, le associazioni maggiormente rappresentative che si occupano del diritto delle persone, dei minori e delle famiglie – ONDiF, AIAF, AMI e Cammino – hanno sentito l’esigenza di prendere posizione, intuendo dalle parole dell’ANMMF l’intenzione di procrastinare a lungo termine le precedenti attribuzioni di funzioni dei giudici onorari del T.M.
Attraverso un comunicato del 6 luglio 2023 , le associazioni hanno segnalato al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, la preoccupazione per la proroga del termine previsto dalla riforma . In particolare, si ricava dalla lettura della nota la assoluta “contrarietà alla proroga del termine di legge del 30 giugno 2023 quanto all’utilizzo dei giudici onorari in funzioni che sono riservate dalla Riforma ai giudici togati, al di fuori del rigoroso perimetro della delega prevista dalla legge(art. 473-1. Bis c.p.c.). I giudici cd. esperti, in ragione della loro formazione in altri saperi, non possono garantire – e in effetti alla prova dei fatti non garantiscono – la dovuta attenzione alle regole processuali e ai diritti di difesa delle parti”.
D’altronde, nella diversità di vedute, così come su indicato, un passo indietro su questa annosa questione, che ha avuto bisogno di molto tempo per trovare una soluzione, si è palesato come violativo di quelle garanzie fondamentali che i diritti personalissimi esigono.
Le indicazioni della suddetta nota, oltre ad insistere affinché il termine di proroga previsto dalla legge non superi il 31 dicembre di quest’anno, si arricchiscono di suggerimenti ai fini della modifica dell’art. 5 del d.lgs. 151/2022 che riguarda l’Ufficio del processo nel Tribunale per le persone, per i minorenni, e segnatamente si richiede che gli adempimenti delegabili ai giudici esperti vengano limitati a sentire a sommarie informazioni i servizi territoriali, con la esclusione dell’ascolto delle parti e del curatore speciale. La questione più delicata ruota, dunque, intorno all’ascolto del minore che deve essere sempre garantito alla presenza del giudice togato e delegabile unicamente in casi eccezionali , con provvedimento motivato e con espresso riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta.
Ulteriore cenno si fa anche della presenza degli “esperti” all’interno del processo di famiglia, che non possono e non debbono avere rapporti diretti con le parti, in ossequio ai principi del contraddittorio, dei diritti di difesa e della terzietà del giudice; non debbono poter coadiuvare i curatori speciali, che non sono ausiliari del giudice, bensì avvocati liberi professionisti, la cui indipendenza deve essere preservata, sempre per rispetto al principio del contraddittorio, andandosi altrimenti incostituzionalmente a inquinare l’equilibrio processuale tra le parti.
La risposta del Governo non si è fatta attendere e, con D. L. 10agosto 2023, n. 105, l’art. 3 modifica le disposizioni urgenti in materia di processo civile, in deroga a quanto previsto dall’articolo 473-bis.1, secondo comma, del Codice di procedura civile, e proroga il cambio di funzioni dei giudici onorari presso il T.M. sino al 31 dicembre 2023.
La previsione, che sarà transitoria, tiene conto di alcuni aspetti peculiari dei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, ed impone che il giudice minorile deleghi, con un provvedimento motivato, un giudice onorario attribuendo gli specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.
L’aspetto significativo è rappresentato, altresì, dall’ipotesi della necessaria presenza del giudice onorario delegato all’udienza collegiale che decide sul procedimento o che adotti provvedimenti temporanei. Con notevole coerenza di sistema, infatti, il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria è opportuno che svolga, personalmente nel corso delle udienze, l’ulteriore funzione di coordinare il lavoro istruttorio effettuato con la diversa funzione che la giurisdizione attribuisce al giudice togato.
La formula, sino ad ora seguita nella prassi, della assenza del giudice onorario alle udienze collegiali, ha evidenziato alcuni problemi di corretta conduzione del processo minorile. La prova del nove ci attende a partire dal prossimo anno.