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18 Nov, 20

L’avv. Laforgia solleva questione di costituzionalità dell’art. 576 del Codice di Procedura Penale

Il 12 novembre scorso, davanti alla Prima Sezione della Corte di Appello di Bari, in un processo per omicidio colposo a carico di tre medici (gli imputati sono stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste e la decisione non è stata impugnata dal PM, quindi, definitivamente innocenti, per la legge penale. Ma la sentenza è stata appellata dalle parti civili, parenti della vittima, che hanno chiesto la condanna dei sanitari al risarcimento dei danni) , l’avvocato Michele Laforgia, founding partner di Polis Avvocati, ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 576 c.p.p.,

Su La Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, 18 novembre 2020, l’articolo che racconta la vicenda processuale.

Di seguito l’articolo per esteso, e il pdf della pagina.

Avete presente O.J.Simpson? Il campione di football americano che fu processato e assolto per l’omicidio della moglie? Difeso da un collegio stellare di avvocati, coordinato da Robert Kardashian (il padre della più nota Kim) e dal mitico Alan Dershowitz, Simpson uscì indenne dal processo penale ma fu poi condannato, in sede civile, a un risarcimento milionario in favore dei parenti della vittima. Cosa possibile, negli Stati Uniti, perché il giudizio civile non è improntato alla regola della prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Basta la maggiore probabilità.

Una cosa simile accade in Italia. La legge consente alla parte civile costituita nel processo penale di impugnare la sentenza di proscioglimento e il giudice (penale) di appello può condannare al risarcimento dei danni anche l’imputato già definitivamente assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. Il giudice penale deve sempre accertare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e non secondo i parametri del processo civile, anche per pronunciarsi sui danni.

La tenuta di questo sistema è stata posta in seria discussione dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che, di recente (20 ottobre scorso), ha ritenuto l’analogo sistema processuale della Repubblica di San Marino in contrasto con la presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 6, comma II, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte di Strasburgo ha detto che l’imputato definitivamente prosciolto per prescrizione nel processo penale “è innocente agli occhi della legge” e come tale deve essere considerato, anche in sede civile. Tanto più se le regole di giudizio sono le stesse.

La questione è stata sollevata per prima dalla Corte di Appello di Lecce, con un’ordinanza del 6 novembre, rimettendo alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 578 del codice di procedura penale, che consente al giudice penale di pronunciarsi sulla responsabilità civile dell’imputato in caso di estinzione del reato per prescrizione. I giudici salentini hanno ritenuto che il principio enunciato dalla CEDU, vincolante anche per il legislatore e i giudici nazionali, ai sensi degli artt. 11 e 11 della Costituzione, è incompatibile con l’attuale formulazione della norma.

Questione analoga è stata sollevata a Bari, sei giorni dopo, davanti alla Prima Sezione della Corte di Appello, in un processo per omicidio colposo a carico di tre medici. Gli imputati sono stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste e la decisione non è stata impugnata dal PM. Sono quindi definitivamente innocenti, per la legge penale. Ma la sentenza è stata appellata dalle parti civili, parenti della vittima, che hanno chiesto la condanna dei sanitari al risarcimento dei danni. Il processo era stato fissato, per la discussione, lo scorso 12 novembre, in Corte di Appello.

In udienza l’Avv. Michele Laforgia (Polis Avvocati) ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 576 c.p.p., richiamando i precedenti della CEDU e della Corte salentina: se è illegittima la norma che consente la condanna civile in caso di estinzione del reato, lo è a maggior ragione la disposizione che ammette la possibilità di impugnare una assoluzione definitiva nel merito, sia pure per gli interessi civili. L’imputato innocente con sentenza irrevocabile non può essere più ritenuto colpevole, neppure ai soli fini civili. A suffragio del contrasto delle norme processuali vigenti con i principi del diritto europeo è stata richiamata anche la Direttiva n. 2016/UE/343, immediatamente vincolante per gli Stati membri. La Corte (Presidente La Malfa, a latere Caso e De Robertis) ha ritenuto la questione pregiudiziale e rinviato la decisione al 19 febbraio p.v. In quella sede deciderà se rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

GdM_18112020_ Laforgia solleva questione di costituzionalità art 576 cpp

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