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06 Apr, 21

Covid, lo “scudo penale” per i sanitari autorizzati alla somministrazione dei vaccini. Su LaGazzettadelMezzogiorno.it l’analisi dell’avvocato Mauro Petrarulo

Si inaugura oggi su LaGazzettadelMezzogiorno.it , con il contributo del nostro Mauro Petrarulo, la rubrica di approfondimento giuridico ed economico “La Bilancia e il Bilancio”.

L’avvocato Petrarulo, penalista, spiega in cosa consiste lo “scudo penale”, previsto dal decreto legge 44 del 1 aprile 2021, per i sanitari autorizzati alla somministrazione dei vaccini anti Covid19.

Qui il link dell’articolo su La Gazzetta del Mezzogiorno

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/la-bilancia-e-il-bilancio/1291418/covid-lo-scudo-penale-per-i-sanitari-autorizzati-alla-somministrazione-dei-vaccini.html

 

Di seguito, l’articolo per esteso

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione da infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria (…) la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”

Così recita l’art. 3 del decreto legge 44 del 1° aprile 2021: un provvedimento “a tempo” – per offrire protezione fino alla conclusione della campagna vaccinale straordinaria – che esclude conseguenze penali per il personale sanitario, qualora dalla somministrazione dei vaccini dovessero derivare i reati di omicidio colposo o lesioni colpose e sempre che, ovviamente, l’inoculazione sia conforme alle regole cautelari previste per l’attività di vaccinazione.

La previsione normativa si inserisce nel recente dibattito, amplificato dalle vicende collegate alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, sulla necessità di introdurre uno “scudo penale” per i medici ed il personale sanitario disponibili a supportare il piano vaccinale, occupandosi della inoculazione delle dosi.

La preoccupazione di medici e infermieri era esplosa, infatti, nelle ultime settimane con l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, anche nei confronti dei vaccinatori, per la morte di un giovane militare che aveva da poco ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca e si era tornati a parlare di “scudo penale” – strumento in passato richiesto, ad esempio, dai “nuovi gestori” dell’ILVA per tutelarsi dalle indagini sull’inquinamento degli anni precedenti e, recentemente, dai dirigenti scolastici al momento della riapertura delle scuole – per offrire maggiore tutela a tutti i “somministratori”, limitandone la punibilità.

A ben guardare, tuttavia, anche in mancanza di una previsione normativa ad hoc, il rischio di andare incontro a responsabilità penale per i professionisti autorizzati alla somministrazione dei vaccini sarebbe stato, comunque, assai limitato.

Difficile ipotizzare, infatti, un rilievo colposo nei confronti del “vaccinatore” per gli eventuali effetti collaterali indesiderati connessi alla somministrazione, effettuata correttamente, di un vaccino autorizzato sia dall’E.M.A. che dall’A.I.F.A.

Del resto, si sta discutendo di una semplice iniezione intramuscolare, non di un atto chirurgico complesso, né di un errato approccio diagnostico o di una scelta terapeutica ritardata o errata, che possono determinare una rapida evoluzione della patologia con pregiudizio per la salute del paziente.

Senza considerare, più in generale, la difficoltà di ricostruire, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e gli eventuali effetti indesiderati che dovessero verificarsi.

In ogni caso, se la recente disposizione di legge e, comunque, la peculiarità della fattispecie e l’impianto normativo preesistente, dovrebbero scongiurare in concreto un rischio penale per il personale sanitario, soltanto la corretta applicazione dell’articolo 335 del codice di procedura penale potrebbe limitare anche la (semplice) iscrizione del sanitario nel registro degli indagati: l’espressione “atto dovuto” non può e non deve diventare una formula di stile, essendo il Pubblico Ministero obbligato a procedere nei confronti di un determinato soggetto soltanto quando emergano “specifici elementi indizianti”, non meri sospetti.

In definitiva, l’introduzione esplicita di una limitazione di punibilità – ferma restando l’oggettiva difficoltà di ipotizzare, anche in mancanza di essa, una responsabilità penale per il sanitario che si occupa di somministrare le dosi di vaccino – potrà garantire sicuramente maggiore tranquillità ad una categoria duramente provata dalla battaglia contro questa terribile pandemia, con inevitabili benefici per l’intera campagna vaccinale, allo stato unico strumento per bloccare definitivamente la diffusione del virus e, con essa, le disastrose conseguenze sanitarie, sociali ed economiche.

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