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11 Jul, 16

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)

Vigente al: 19-1-2016

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

 

  1. In   attuazione   dell’articolo   6   della   Convenzione

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro   la   corruzione,

adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli

articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28

giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,

l’Autorita’ nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di

svolgere, con modalita’ tali da assicurare azione   coordinata,

attivita’ di controllo, di prevenzione e di   contrasto   della

corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione.

  1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’

delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di

seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita’ nazionale

anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In

particolare, la Commissione:

  1. a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le

organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

  1. b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal

Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

  1. c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli

interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

  1. d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di

indirizzo, nonche’ sulle circolari del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione in materia di conformita’ di

atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di

comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il

rapporto di lavoro pubblico;

  1. e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di

cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e

successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da

parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici

nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma

16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

  1. f) esercita la vigilanza   e   il   controllo   sull’effettiva

applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche

amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul

rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attivita’ amministrativa

previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre

disposizioni vigenti;

((f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di

cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163));

  1. g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31

dicembre di ciascun anno, sull’attivita’   di   contrasto   della

corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione   e

sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

  1. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la

Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,

informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e

ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui

ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza

dell’attivita’ amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del

presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le

regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni

interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei

provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e danno tempestiva

comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sui detti   siti   alla

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica.

  1. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di

indirizzo adottate dal Comitato interministeriale   istituito   e

disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

  1. a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione   e

contrasto della corruzione e   dell’illegalita’   nella   pubblica

amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

  1. b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la

prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi

e i progetti internazionali;

  1. c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di

assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera

a);

  1. d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati

occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla

presente legge, secondo modalita’ che consentano la loro gestione ed

analisi informatizzata;

  1. e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti

nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per

evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi

in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. (4)

  1. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono

al Dipartimento della funzione pubblica:

  1. a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al

rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a

prevenire il medesimo rischio;

  1. b) procedure appropriate per   selezionare   e   formare,   in

collaborazione  con   la   Scuola   superiore   della   pubblica

amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare   in   settori

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi

settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. (4)

  1. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della

corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il   necessario

supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di

assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle

linee guida contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla

Commissione.

  1. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma

tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,

il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti

locali, il responsabile della prevenzione della corruzione   e’

individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata

determinazione.

  1. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile

individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,

adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone

la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attivita’

di elaborazione del piano non puo’ essere affidata a soggetti

estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo   stesso

termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,

ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita’ a rischio di

corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui

al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata

adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei

dipendenti   costituiscono   elementi   di   valutazione   della

responsabilita’ dirigenziale. (1) (4)

  1. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
  2. a) individuare le attivita’, tra le quali quelle di cui al comma

16, nell’ambito delle quali e’piu’ elevato il rischio di corruzione,

anche   raccogliendo   le   proposte   dei   dirigenti,   elaborate

nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1,

lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

  1. b) prevedere, per le attivita’ individuate ai sensi della lettera

a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

idonei a prevenire il rischio di corruzione;

  1. c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita’ individuate

ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del

responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare

sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

  1. d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

  1. e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che

con la stessa stipulano contratti o che sono   interessati   a

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni

di parentela o affinita’   sussistenti   tra   i   titolari,   gli

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i

dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

  1. f) individuare specifici obblighi di trasparenza   ulteriori

rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

  1. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede

anche:

  1. a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua

idoneita’, nonche’ a proporre la modifica dello stesso quando sono

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando

intervengono   mutamenti   nell’organizzazione   o   nell’attivita’

dell’amministrazione;

  1. b) alla verifica, d’intesa con   il   dirigente   competente,

dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo

svolgimento delle attivita’ nel cui ambito e’piu’ elevato il rischio

che siano commessi reati di corruzione;

  1. c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di

formazione di cui al comma 11.

  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei

dipendenti delle pubbliche   amministrazioni   statali   sui   temi

dell’etica e della legalita’. Con cadenza periodica e d’intesa con le

amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici

chiamati ad operare nei settori in cui e’piu’ elevato, sulla base

dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che

siano commessi reati di corruzione.

  1. In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un

reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il

responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo

risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n.165, e successive   modificazioni,   nonche’   sul   piano

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della

pubblica amministrazione, salvo che provi   tutte   le   seguenti

circostanze:

  1. a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il

piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai

commi 9 e 10 del presente articolo;

  1. b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del

piano.

  1. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato

ai sensi del comma 7 non puo’ essere inferiore alla sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad

un massimo di sei mesi.

  1. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione

previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7

del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive   modificazioni,

nonche’, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione,

da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure   di

prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi

del comma 7 del presente   articolo   pubblica   nel   sito   web

dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attivita’

svolta   e   la   trasmette   all’organo   di   indirizzo   politico

dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico

lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,

quest’ultimo riferisce sull’attivita’.

  1. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attivita’

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo   quanto

previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n.150, e’ assicurata mediante la pubblicazione, nei siti   web

istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni

relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile

accessibilita’, completezza e semplicita’ di consultazione, nel

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di

segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web

istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i

relativi bilanci e conti consuntivi, nonche’ i costi unitari di

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi

erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla

base di uno schema tipo redatto dall’Autorita’ per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura

altresi’ la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web

istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

  1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal

comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54   del   codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge

18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche

amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15

del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

  1. a) autorizzazione o concessione;
  2. b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e

servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta

ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

  1. c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonche’ attribuzione di vantaggi economici di

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

  1. d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e

progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto

legislativo n.150 del 2009.

  1. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole

contenute nei protocolli di legalita’ o nei patti di integrita’

costituisce causa di esclusione dalla gara.

  1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle

commissioni tributarie e’ vietata, pena la decadenza dagli incarichi

e la nullita’ degli atti compiuti, la partecipazione a collegi

arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.

  1. Il comma 1 dell’articolo 241 del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’

sostituito dal seguente:

«1.   Le   controversie   su   diritti   soggettivi,   derivanti

dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,

forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto

dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri,   previa

autorizzazione   motivata   da   parte   dell’organo   di   governo

dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria,

senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui e’

indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o

il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono

nulli».

  1. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui

all’articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente

articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni

e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una

societa’ a partecipazione pubblica ovvero una societa’ controllata o

collegata a una societa’ a partecipazione pubblica, ai   sensi

dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad

oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci

pubblici.   A   tal   fine,   l’organo   amministrativo   rilascia

l’autorizzazione di cui al citato comma 1 dell’articolo 241 del

codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito

dal comma 19 del presente articolo.

  1. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie

nelle quali e’ parte una pubblica amministrazione avviene nel

rispetto dei principi di pubblicita’ e di rotazione e secondo le

modalita’ previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre

che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.

  1. Qualora la controversia si   svolga   tra   due   pubbliche

amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente

tra dirigenti pubblici.

  1. Qualora la controversia abbia luogo   tra   una   pubblica

amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica

amministrazione e’ scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.

Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare

un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e’ disposta,

con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

  1. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita’

della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per

l’attivita’ arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante

agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente

e’ acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha

indetto la gara.

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano

agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in

vigore della presente legge.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai

procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I

soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti

web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi

15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali

sono nominati.

  1. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono

trasmesse in via telematica alla Commissione.

  1. Le amministrazioni provvedono   altresi’   al   monitoraggio

periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso   la

tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio

sono consultabili   nel   sito   web   istituzionale   di   ciascuna

amministrazione.

  1. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio

sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica

certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze

ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di   documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni,   e   ricevere

informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi

che lo riguardano.

  1. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto

di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di

procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili

in   ogni   momento   agli   interessati,   tramite   strumenti   di

identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive

modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e   ai

procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle

relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo

specifico ufficio competente in ogni singola fase.

  1. Con uno o piu’ decreti del Ministro per   la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,

sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini

dell’applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le

relative modalita’ di pubblicazione, nonche’ le indicazioni generali

per l’applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni

in materia di pubblicita’ previste dal codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163.

  1. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),

del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso

tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura

proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a

presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i

tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo

delle somme liquidate. ((Le stazioni appaltanti sono tenute altresi’

a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione

di cui al comma 2)). Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali

informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato

digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,

anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni

trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorita’ per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente

consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia

di stazione appaltante e per regione. L’Autorita’ individua con

propria deliberazione le informazioni rilevanti e le   relative

modalita’ di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,

l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in

tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato

digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)

((32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma

1, lettera e), dell’articolo 133 del codice di cui all’allegato 1 al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo

trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante

emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria

valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le

regole della trasparenza)).

  1. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche

amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce

violazione degli standard qualitativi ed   economici   ai   sensi

dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,

  1. 198, ed e’ comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

  1. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli

enti pubblici nazionali, nonche’ alle societa’ partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate,   ai   sensi

dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla   loro

attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o

dell’Unione europea.

  1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, mediante la modifica   o   l’integrazione   delle

disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di

pubblicita’, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono

obblighi di pubblicita’ a carico delle amministrazioni pubbliche;

  1. b) previsione di forme di pubblicita’ sia in ordine all’uso delle

risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle

funzioni amministrative;

  1. c) precisazione degli obblighi di pubblicita’ di dati relativi ai

titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di

esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,

regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di   pubblicazione

obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la

situazione patrimoniale complessiva   del   titolare   al   momento

dell’assunzione della carica, la titolarita’   di   imprese,   le

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il

secondo grado di parentela, nonche’ tutti i compensi cui da’ diritto

l’assunzione della carica;

  1. d)   ampliamento   delle   ipotesi   di   pubblicita’,   mediante

pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai

titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a

quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con

riferimento agli incarichi di responsabilita’ degli uffici di diretta

collaborazione;

  1. e)   definizione   di   categorie   di   informazioni   che   le

amministrazioni devono pubblicare e delle modalita’ di elaborazione

dei relativi formati;

  1. f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le

informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico

elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti

si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line

in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu’

ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza

ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse

dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrita’;

  1. g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento

della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento

per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

  1. h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della

disciplina vigente, delle responsabilita’ e delle sanzioni per il

mancato, ritardato o inesatto adempimento   degli   obblighi   di

pubblicazione.

  1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi

del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini   di

trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva

amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, e costituiscono altresi’ esercizio della

funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei

dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di   cui

all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

  1. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma

1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello

di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche

amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente

legge».

  1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e’

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta

irricevibilita’, inammissibilita’, improcedibilita’ o infondatezza

della   domanda,   le   pubbliche   amministrazioni   concludono   il

procedimento con un provvedimento espresso   redatto   in   forma

semplificata, la cui motivazione puo’ consistere in un sintetico

riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

  1. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni

amministrative e di rafforzare la separazione e la   reciproca

autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi,

le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ le aziende e le

societa’ partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in

occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36,

comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e

successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione

pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,

tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a

persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate

discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure

pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione

annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla

Commissione per le finalita’ di cui ai commi da 1 a 14 del presente

articolo.

  1. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39

si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento

della funzione pubblica.

  1. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo

6 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di

interessi,   segnalando   ogni   situazione   di   conflitto,   anche

potenziale».

  1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti

emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri

differenziati in rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli

professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti   delle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»;

  1. b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o

situazioni di conflitto, anche potenziale, di   interessi,   che

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al

dipendente»;

  1. c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e’ inserito il

seguente:

«Ai fini   dell’autorizzazione,   l’amministrazione   verifica

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi»;

  1. d) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:

«7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del

dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi   di

responsabilita’ erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei

conti»;

  1. e) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli

incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano

all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati

ai dipendenti pubblici»;

  1. f) al comma 12, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le

amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,

anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via

telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della

funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso

lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le

parole: «L’elenco e’ accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:

«La comunicazione e’ accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:

«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30

giugno di ciascun anno»;

  1. g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al

comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di

ciascun anno»;

  1. h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la

durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti:

«nonche’ l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

  1. i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle

amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche’ le

informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati

accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente

articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati

informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento

della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in

tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del

presente comma in formato digitale standard aperto»;

  1. l) dopo il comma 16-bis e’ aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita’ lavorativa o professionale presso i

soggetti   privati   destinatari   dell’attivita’   della   pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto

dal presente comma sono nulli ed e’ fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal

comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia’ sottoscritti

alla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. L’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e’

sostituito dal seguente:

«Art. 54. – (Codice di comportamento). – 1. Il Governo definisce

un codice di   comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche

amministrazioni al fine di assicurare la qualita’ dei servizi, la

prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri

costituzionali di diligenza, lealta’, imparzialita’ e   servizio

esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una

specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in

relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i

dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a

qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita’, in connessione

con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,

fatti salvi i regali d’uso, purche’ di modico valore e nei limiti

delle normali relazioni di cortesia.

  1. Il codice, approvato con decreto del Presidente   della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che

lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.

  1. La violazione   dei   doveri   contenuti   nel   codice   di

comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di

prevenzione   della   corruzione,   e’   fonte   di   responsabilita’

disciplinare. La violazione dei doveri e’altresi’ rilevante ai fini

della   responsabilita’   civile,   amministrativa   e   contabile

ogniqualvolta le stesse responsabilita’   siano   collegate   alla

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi

o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di

cui all’articolo 55-quater, comma 1.

  1. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli

organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui

devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In

caso di inerzia, il codice e’ adottato dall’organo di autogoverno.

  1. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio

organismo indipendente di valutazione, un   proprio   codice   di

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di

cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma

si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione

per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l’integrita’   delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e

modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

  1. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo

vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture

di controllo interno e gli uffici di disciplina.

  1. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato

di applicazione dei codici e organizzano attivita’ di formazione del

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

  1. I codici di cui all’articolo 54, commi 1 e 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono

approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

  1. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e’ inserito il seguente:

«Art. 35-bis. – (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) – 1.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro

secondo del codice penale:

  1. a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di

commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

  1. b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,

agli uffici preposti alla gestione delle risorse   finanziarie,

all’acquisizione di beni, servizi e   forniture,   nonche’   alla

concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati;

  1. c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la

concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonche’ per l’attribuzione di vantaggi economici

di qualunque genere.

  1. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e

regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina

dei relativi segretari».

  1. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,

e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al

presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3».

  1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

la disciplina organica degli   illeciti,   e   relative   sanzioni

disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei

procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri

direttivi:

  1. a) omogeneita’ degli illeciti connessi al ritardo, superando le

logiche   specifiche   dei   differenti   settori   delle   pubbliche

amministrazioni;

  1. b) omogeneita’ dei controlli da parte dei dirigenti, volti a

evitare ritardi;

  1. c) omogeneita’, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni,

sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

  1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione,

nonche’ della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e’

delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti a modificare

la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi

dirigenziali e di incarichi di responsabilita’ amministrativa di

vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo

pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita’ di produzione

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di

gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o

esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di

amministrazione e gestione, nonche’ a modificare la disciplina

vigente in materia di incompatibilita’ tra i detti incarichi e lo

svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita’ di

interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio

imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

  1. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del

contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita’ di incarichi

dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non

conferibilita’ per coloro che sono stati condannati, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale;

  1. b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del

contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita’ di incarichi

dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non

conferibilita’ per coloro che per un congruo periodo di tempo, non

inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a

controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce

l’incarico;

  1. c) disciplinare i criteri di conferimento nonche’ i casi di non

conferibilita’ di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle

amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore

ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi

di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

I casi di non conferibilita’ devono essere graduati e regolati in

rapporto alla rilevanza delle cariche   di   carattere   politico

ricoperte, all’ente di riferimento e   al   collegamento,   anche

territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È

escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli   incarichi   di

responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di

indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a

coloro che presso le medesime amministrazioni   abbiano   svolto

incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche

elettive nel periodo, comunque   non   inferiore   ad   un   anno,

immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;

  1. d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice   nonche’   gli

incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle

pubbliche amministrazioni, che comportano   l’esercizio   in   via

esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi   di direttore   generale,   sanitario   e

amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle   aziende

ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti

di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

  1. e) disciplinare i casi di incompatibilita’ tra gli incarichi di

cui alla lettera d) gia’ conferiti e lo svolgimento di attivita’,

retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a

regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione

che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attivita’

professionali, se l’ente o l’attivita’ professionale sono soggetti a

regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;

  1. f) disciplinare i casi di incompatibilita’ tra gli incarichi di

cui alla lettera d) gia’ conferiti e l’esercizio di cariche negli

organi di indirizzo politico.

  1. Dopo l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e’ inserito il seguente:

«Art. 54-bis. – (Tutela del dipendente pubblico che segnala

illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilita’ a titolo di

calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi

dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che

denuncia all’autorita’ giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo’

essere sanzionato,   licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni

di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla

denuncia.

  1. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identita’ del

segnalante non puo’ essere rivelata, senza il suo consenso, sempre

che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora

la contestazione sia fondata, in tutto   o   in   parte,   sulla

segnalazione, l’identita’puo’ essere rivelata ove la sua conoscenza

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

  1. L’adozione di misure discriminatorie   e’   segnalata   al

Dipartimento della funzione pubblica, per i   provvedimenti   di

competenza, dall’interessato o   dalle   organizzazioni   sindacali

maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere.

  1. La denuncia e’ sottratta all’accesso previsto dagli articoli

22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni».

  1. Per le attivita’ imprenditoriali di cui al comma 53 la

comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire

indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e’ obbligatoriamente acquisita

dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,

anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori

di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto

elenco e’ istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco

e’ disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto

richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e

3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura

effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei

tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,

dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

52-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo

della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche

ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o

subcontratti relativi ad attivita’ diverse da quelle per le quali

essa e’ stata disposta.

  1. Sono definite come maggiormente esposte   a   rischio   di

infiltrazione mafiosa le seguenti attivita’:

  1. a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti

per conto di terzi;

  1. c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume;

  1. e) noli a freddo di macchinari;
  2. f) fornitura di ferro lavorato;
  3. g) noli a caldo;
  4. h) autotrasporti per conto di terzi;
  5. i) guardiania dei cantieri.
  6. L’indicazione delle attivita’ di cui al comma 53 puo’ essere

aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto

del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e

delle finanze, previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari

competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione

del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si

pronuncino entro il termine, il decreto puo’ essere   comunque

adottato.

  1. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla

prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e

dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della

modifica. Le societa’ di capitali quotate in mercati regolamentati

comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La

mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri per la pubblica   amministrazione  e   la

semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture

e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al

comma 52, nonche’ per l’attivita’ di verifica.

  1. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la

normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente

legge.

  1. All’articolo 135, comma l, del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in

giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti

dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura

penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche’».

  1. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi

da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio

di imparzialita’ di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono

applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni.

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di

cui all’articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

  1. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei

relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e

di Bolzano e degli enti locali, nonche’ degli enti pubblici e dei

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla

piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,

con particolare riguardo:

  1. a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del

piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello

relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione

interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

  1. b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme

regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai

dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera

a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4

dello stesso articolo 53;

  1. c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice

di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del

presente articolo.

  1. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi’

definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti

legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,

nonche’ degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato

sottoposti al loro controllo.

  1. All’articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il

comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita’, l’entita’ del danno

all’immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla

commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione

accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova

contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore

patrimoniale di   altra   utilita’   illecitamente   percepita   dal

dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilita’ aventi ad oggetto atti

o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui

all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e’

concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della

garanzia del credito erariale».

  1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo

unico della normativa in materia di incandidabilita’ alla carica di

membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della

Repubblica, di incandidabilita’ alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di

presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei

consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte

delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di   cui

all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e

successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi

esecutivi delle comunita’ montane.

  1. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino

e all’armonizzazione della vigente normativa ed e’ adottato secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di

interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano

temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che

abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di

reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale;

  1. b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che

non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro

che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni

di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II,

capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la

legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

  1. c) prevedere la durata dell’incandidabilita’ di cui alle lettere
  2. a) e b);
  3. d) prevedere che l’incandidabilita’ operi anche in caso di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del

codice di procedura penale;

  1. e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilita’ con

le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di

riabilitazione, nonche’ con le restrizioni all’esercizio del diritto

di elettorato attivo;

  1. f) prevedere che le condizioni di incandidabilita’ alla carica di

deputato e di senatore siano applicate altresi’ all’assunzione delle

cariche di governo;

  1. g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in

materia di incandidabilita’ alle elezioni provinciali, comunali e

circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente

della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e

comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,

presidente e componente del consiglio di   amministrazione   dei

consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle

unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle

aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del

testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,

presidente e componente degli organi delle comunita’   montane,

determinata da sentenze definitive di condanna;

  1. h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza

con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e   i),

l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita’ determinate

da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme

sociale;

  1. i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale

sul sistema di elezione e i casi di   ineleggibilita’   e   di

incompatibilita’ del presidente e degli altri componenti della giunta

regionale nonche’ dei consiglieri   regionali,   le   ipotesi   di

incandidabilita’ alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire

cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a

sentenze definitive di condanna;

  1. l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile

con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

  1. m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto

dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di

condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o

all’affidamento della carica.

  1. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato

di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, e’ trasmesso alle Camere ai   fini

dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

  1. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed   enti

pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali

o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di

diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico,

nonche’ quelli di componente degli organismi   indipendenti   di

valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e

militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti

con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve

permanere per tutta la durata dell’incarico. È escluso il ricorso

all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei

centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di

collocamento in posizione di fuori ruolo. (4)

  1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge,   un   decreto

legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli

uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al

comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di

fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) tener conto delle differenze e specificita’ dei regimi e delle

funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria,   amministrativa,

contabile e militare, nonche’ all’Avvocatura dello Stato;

  1. b) durata dell’incarico;
  2. c) continuativita’ e onerosita’ dell’impegno lavorativo connesso

allo svolgimento dell’incarico;

  1. d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni

esercitate presso l’amministrazione di   appartenenza   e   quelle

esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.

  1. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori

dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo

per   un   tempo   che,   nell’arco   del   loro   servizio,   superi

complessivamente dieci anni, anche   continuativi.   Il   predetto

collocamento non puo’ comunque determinare alcun pregiudizio con

riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

  1. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di

cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data

di entrata in vigore della presente legge.

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai

membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di

autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque

denominate.

  1. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del

decreto-legge 16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se

conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge,

il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, hanno gia’ maturato o che,

successivamente a tale data, maturino il periodo   massimo   di

collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si

intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine

dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato

relativo all’ente o soggetto presso cui e’ svolto l’incarico. Qualora

l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di

fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi

all’entrata in vigore della presente legge.

  1. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e’

trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi

entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di

decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso

i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo’ essere

comunque adottato.

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi ivi stabiliti, il Governo e’ autorizzato ad adottare

disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono

inserite le seguenti: «319-quater,»;

  1. b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono

inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

  1. c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» e’

sostituita dalla seguente: «quattro»;

  1. d) l’articolo 317 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che,

abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilita’e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

  1. e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite

dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

  1. f) l’articolo 318 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 318. – (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il

pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi

poteri, indebitamente riceve, per se’ o per un terzo, denaro o altra

utilita’ o ne accetta la promessa e’ punito con la reclusione da uno

a cinque anni»;

  1. g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a otto»;

  1. h) all’articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e’ sostituita dalla

seguente: «cinque»;

  1. i) dopo l’articolo 319-ter e’ inserito il seguente:

«Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere

utilita’). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando

della sua qualita’ o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’

e’ punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da’ o promette denaro o

altra utilita’e’ punito con la reclusione fino a tre anni»;

  1. l) all’articolo 320, il primo comma e’ sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche

all’incaricato di un pubblico servizio»;

  1. m) all’articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita’ di

pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»

sono sostituite dalle seguenti: «, per l’esercizio delle sue funzioni

o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico

ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una

promessa o dazione di denaro o altra utilita’ per l’esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri»;

  1. n) all’articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli

articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite

le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita’,»;

  1. o) all’articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale

prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

  1. p) all’articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre

anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

  1. q) all’articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,»;

  1. r) dopo l’articolo 346 e’ inserito il seguente:

«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque,

fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e

319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o

con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o

promettere, a se’ o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,

come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico

ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio   ovvero   per

remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai

doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo

ufficio, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da’ o promette

denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena e’ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o

promettere, a se’ o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un

pubblico servizio.

Le pene sono altresi’ aumentate se i fatti sono commessi in

relazione all’esercizio di attivita’ giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuita’, la pena e’ diminuita».

  1. L’articolo 2635 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto

costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i   direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o

della promessa di denaro o altra utilita’, per se’ o per altri,

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al

loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, cagionando nocumento alla

societa’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se

il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla

vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da’ o promette denaro o altra utilita’ alle persone indicate

nel primo e nel secondo comma e’ punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si

tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto

derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o

servizi».

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite

le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita’»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono

inserite le seguenti: «319-quater»;

  1. b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e’ aggiunta

la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi

previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

  1. All’articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,   319-ter,

319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le   misure

interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della

loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per

esigenze probatorie, il giudice puo’ disporne la rinnovazione anche

oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che

comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro

esecuzione e’ decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini

previsti dall’articolo 303».

  1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»

sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

  1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,»;

  1. b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,».

  1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate

le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione

per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione

per l’esercizio della funzione)» e dopo le   parole:   «319-ter

(corruzione in atti giudiziari),» sono inserite   le   seguenti:

«319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere

utilita’),»;

  1. b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole:

«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

  1. c) all’articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure

coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di

procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di   cui

all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il

divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato

elettorale».

  1. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1,

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e’ comunicato dal prefetto all’Autorita’ nazionale anticorruzione, di

cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta

giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che

l’Autorita’ rilevi che la stessa sia correlata alle attivita’ svolte

dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

  1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo

le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

————-

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

  1. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 34-bis, comma 4)

che “Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di

cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e’

differito al 31 marzo 2013”.

————-

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l’art. 1, comma

418) che “In sede di prima applicazione, all’articolo 1, comma 32,

della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo

periodo e’ prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto

periodo e’ prorogato al 30 giugno 2013”.

————-

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

  1. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l’art. 8, comma 2) che

“Gli incarichi di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 190

del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di

diritto se nei trenta giorni successivi non e’   adottato   il

provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 15) che “Le funzioni del

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

di cui all’articolo 1 , commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012

  1. 190, e le funzioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all’Autorita’ nazionale

anticorruzione”.

Art. 2

Clausola di invarianza

 

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle

attivita’ previste dalla presente legge con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 novembre 2012

 

NAPOLITANO

 

 

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

 

Severino, Ministro della giustizia

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

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