Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva U.E. n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (c.d. “V Direttiva antiriciclaggio”) “che modifica la direttiva (UE) 2015/849”(c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”)“relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”; il provvedimento apporta numerose modifiche al previgente sistema normativo, e dovrà essere recepito dai singoli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.
La riforma introduce “ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie (…)allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo”, alla luce dei “recenti attentati”che “hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni”.
L’esigenza di un ulteriore intervento di riforma – che segue alla recente ristrutturazione normativa realizzata con l’entrata in vigore della direttiva 2015/849 – viene esplicitata al considerando n. 2 del provvedimento e risiede nella necessità di adozione di “ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei truste degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelle del trust (…)allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo”, alla luce dei “recenti attentati”che “hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni”.
In tale ottica, l’intervento del legislatore europeo ha interessato in primo luogo profili di carattere sostanziale:
2)Maggiori limitazioni nei rapporti di affari e nelle operazioni economiche che coinvolgono i c.d. “paesi terzi ad alto rischio”(cfr. considerando n. 12), con l’introduzione di uno specifico obbligo, in capo a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, di applicazione delle seguenti “misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
3) Maggiori limitazioni all’uso di moneta elettronica(cfr. considerando n. 14).
L’art. 1, al punto 7, lett. a), ha ridotto ulteriormente gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati dagli Stati membri a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela.
Nello specifico:
La recente Direttiva, accanto alle modifiche sostanziali, ha altresì introdotto un nuovo statuto del contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, basato su una più efficiente circolazione delle informazioni, non solo tra i singoli Stati membri, ma anche all’interno della “società civile”.
Se, infatti, “lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri sono essenziali” al fine di migliorare l’attuale quadro di prevenzione (cfr. considerando n. 48), d’altra parte è proprio “l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva”a contribuire “a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario”(cfr. considerando n. 30).
Sulla scorta di tali valutazioni generali, l’intervento di riforma ha rafforzato i doveri di pubblicità delle informazioni raccolte nell’attività di contrasto al riciclaggio, con la previsione, tra le altre: